(Allegato A-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
                 Monitoraggio del Servizio centrale 
 
    1. Il Servizio centrale provvede al monitoraggio  sull'attuazione
dei progetti di accoglienza realizzati dagli  enti  locali  ai  sensi
delle presenti Linee guida. 
    2. Il  monitoraggio  e'  diretto  a  verificare  l'andamento  del
sistema di accoglienza e i livelli delle attivita' poste in essere in
attuazione dei progetti finanziati,  anche  al  fine  di  individuare
misure migliorative nel rispetto della proposta progettuale  e  delle
presenti Linee guida. 
    3. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasmessi  agli
enti locali e, in caso di riscontro  di  criticita',  alla  Direzione
centrale, che  li  acquisisce  ai  fini  delle  proprie  funzioni  di
vigilanza e controllo. 
    4. Ai fini delle attivita' di cui ai commi 1,  2  e  3  gli  enti
locali sono tenuti a presentare al Servizio centrale: 
      a) una relazione annuale sull'attivita' di gestione; 
      b) schede semestrali e annuali di monitoraggio. 
    5. La relazione annuale e le schede semestrali di cui al comma  4
sono presentate entro sessanta giorni dalla scadenza  del  rispettivo
periodo di riferimento.