Art. 42. Monitoraggio del Servizio centrale 1. Il Servizio centrale provvede al monitoraggio sull'attuazione dei progetti di accoglienza realizzati dagli enti locali ai sensi delle presenti Linee guida. 2. Il monitoraggio e' diretto a verificare l'andamento del sistema di accoglienza e i livelli delle attivita' poste in essere in attuazione dei progetti finanziati, anche al fine di individuare misure migliorative nel rispetto della proposta progettuale e delle presenti Linee guida. 3. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasmessi agli enti locali e, in caso di riscontro di criticita', alla Direzione centrale, che li acquisisce ai fini delle proprie funzioni di vigilanza e controllo. 4. Ai fini delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 gli enti locali sono tenuti a presentare al Servizio centrale: a) una relazione annuale sull'attivita' di gestione; b) schede semestrali e annuali di monitoraggio. 5. La relazione annuale e le schede semestrali di cui al comma 4 sono presentate entro sessanta giorni dalla scadenza del rispettivo periodo di riferimento.