(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
                       Ferie e riposi solidali 
 
    1. Su base volontaria ed a titolo  gratuito,  il  dirigente  puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dirigente della stessa  azienda
o ente che abbia necessita' di prestare assistenza a figli minori che
necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute: 
      a) le giornate di ferie nella propria disponibilita'  eccedenti
le quattro settimane annuali di cui il dirigente deve necessariamente
fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo  n.  66/2003  in
materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni  in
caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale  su  cinque
giorni e in ventiquattro giorni in caso di articolazione  dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festivita' soppresse). 
    2. I dirigenti che si  trovino  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate nel  comma  1,  possono  presentare  specifica  richiesta
all'azienda o  ente,  reiterabile,  di  utilizzo  di  ferie  e  delle
giornate di riposo per  un  una  misura  massima  di  30  giorni  per
ciascuna domanda, previa presentazione  di  adeguata  certificazione,
comprovante lo stato di necessita' di cure in  questione,  rilasciata
esclusivamente   da   idonea   struttura   sanitaria    pubblica    o
convenzionata. 
    3. L'azienda o ente ricevuta la richiesta, rende  tempestivamente
nota a tutto il  personale  l'esigenza,  garantendo  l'anonimato  del
richiedente. 
    4. I dirigenti che intendono  aderire  alla  richiesta,  su  base
volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando
il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la  cessione  dei  giorni
verra' effettuata in  misura  proporzionale  tra  tutti  i  dirigenti
offerenti. 
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti. 
    7. Il dirigente richiedente puo'  fruire  delle  giornate  cedute
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche'  delle
assenze  orarie  retribuite  per  particolari  motivi   personali   o
familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 
    8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al  comma  7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzati  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
    9. Ove, cessino le condizioni di necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
    10. La presente disciplina ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.