Art. 22. Direttore generale 1. L'incarico di direttore generale e' conferito a un dirigente dell'universita' ovvero, previo specifico avviso pubblico, a un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico e' conferito con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico. Ai sensi della legge vigente, l'incarico e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata quadriennale e puo' essere rinnovato. 2. Al direttore generale e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tab dell'Ateneo, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'universita'. Il direttore generale e' a capo degli uffici centrali dell'universita' e gli sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni: a) formulare proposte ed esprimere pareri al rettore, nelle materie di sua competenza; b) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal consiglio di amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici centrali dell'Ateneo; d) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano la spesa; e) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e adottare, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; f) stipulare i contratti dell'universita' e gli accordi di collaborazione relativi ad attivita' gestionali; g) promuovere e resistere alle liti; conciliare e transigere, previa delibera del consiglio di amministrazione e fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 103/1979; h) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; i) svolgere le attivita' di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; j) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; k) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 3. Il direttore generale risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi. 5. La nomina del direttore generale puo' essere revocata dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, previa contestazione all'interessato.