(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
                         Direttore generale 
 
    1. L'incarico di direttore generale e' conferito a  un  dirigente
dell'universita' ovvero,  previo  specifico  avviso  pubblico,  a  un
dirigente di altra sede  universitaria  o  di  altra  amministrazione
pubblica  in  possesso  di  elevata  qualificazione  professionale  e
comprovata  esperienza   pluriennale   con   funzioni   dirigenziali.
L'incarico   e'   conferito   con   delibera   del    consiglio    di
amministrazione,  su  proposta  del  rettore,   sentito   il   senato
accademico. Ai sensi della legge vigente, l'incarico e' regolato  con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata
quadriennale e puo' essere rinnovato. 
    2. Al direttore generale e' attribuita la complessiva gestione  e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tab dell'Ateneo, fatte salve le competenze attribuite  ai  centri  di
spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e  degli
indirizzi   deliberati   dagli    organi    centrali    di    governo
dell'universita'. Il  direttore  generale  e'  a  capo  degli  uffici
centrali dell'universita' e gli sono attribuite, in  particolare,  le
seguenti funzioni: 
      a) formulare proposte ed esprimere  pareri  al  rettore,  nelle
materie di sua competenza; 
      b)  curare  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e   direttive
generali definite dal consiglio di amministrazione  e  attribuire  ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti  e
gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire  e
attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
      c) adottare gli atti relativi all'organizzazione  degli  uffici
centrali dell'Ateneo; 
      d) adottare gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  che
impegnano la spesa; 
      e) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' dei dirigenti
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con  potere
sostitutivo in  caso  di  inerzia,  e  adottare,  nei  confronti  dei
dirigenti, le misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo n.
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
      f) stipulare i contratti  dell'universita'  e  gli  accordi  di
collaborazione relativi ad attivita' gestionali; 
      g) promuovere e resistere alle liti; conciliare  e  transigere,
previa delibera del consiglio di  amministrazione  e  fermo  restando
quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 103/1979; 
      h)  richiedere  direttamente  pareri  agli  organi   consultivi
dell'amministrazione  e  rispondere  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
      i) svolgere le attivita' di gestione dei rapporti  sindacali  e
di lavoro; 
      j)  decidere  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti  e  i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
      k) concorrere alla definizione di misure idonee a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
    3. Il direttore generale risponde dei  risultati  conseguiti,  in
termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella
gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 
    4. Il direttore generale presenta  annualmente  al  consiglio  di
amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione  una
relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le  relazioni  dei
singoli responsabili dei servizi. 
    5. La nomina del direttore  generale  puo'  essere  revocata  dal
consiglio di  amministrazione,  su  proposta  motivata  del  rettore,
previa contestazione all'interessato.