(Statuto-art. 23)
                              Art. 23. 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti collaborano con il direttore generale con  compiti
di integrazione  funzionale  per  le  strutture  operanti  su  ambiti
connessi.  I  dirigenti,  nell'ambito  delle  strutture  a  cui  sono
preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti  in  termini  di
efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia  nella  gestione
in relazione agli obiettivi prefissati. 
    2. Ai dirigenti sono  attribuite,  in  particolare,  le  seguenti
competenze: 
      a)  formulare  proposte  ed  esprimere  pareri   al   direttore
generale; 
      b) curare l'attuazione dei progetti e  delle  gestioni  a  loro
assegnati  dal  direttore  generale,  adottando  i  relativi  atti  e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di  spesa  e  di
acquisizione delle entrate; 
      c) svolgere  tutti  gli  altri  compiti  a  loro  delegati  dal
direttore generale; 
      d) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' degli  uffici
che  da  loro  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      e) concorrere all'individuazione delle risorse  e  dei  profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici cui
sono preposti, anche  al  fine  dell'elaborazione  del  documento  di
programmazione triennale di cui all'art. 13; 
      f) provvedere alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai  sensi
di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera  l-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
      g) effettuare la valutazione del personale assegnato ai  propri
uffici,  nel  rispetto  del  principio  del  merito,  ai  fini  della
progressione economica, nonche' della corresponsione di indennita'  e
premi incentivanti. 
    3.  Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  sono   conferiti,
nell'ambito  dell'Ateneo,  a  dipendenti  dell'Ateneo   medesimo   in
possesso della qualifica dirigenziale con provvedimento del direttore
generale adottato ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche  ed  integrazioni,  di
cui viene data comunicazione agli organi di governo dell'universita'.
L'incarico ha durata quadriennale e puo' essere rinnovato. 
    4. L'incarico conferito al dirigente  puo'  essere  revocato  con
atto  motivato   del   direttore   generale,   previa   contestazione
all'interessato e nel rispetto  del  principio  del  contraddittorio,
esclusivamente nei casi di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo,
del decreto  legislativo  n.  165/2001,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    5. Il direttore generale, laddove in dipendenza  di  processi  di
riorganizzazione o alla scadenza del termine di cui al  comma  3,  in
assenza  di  una  valutazione  negativa,   non   intenda   confermare
l'incarico conferito al dirigente o intenda modificarne  l'oggetto  e
gli   obiettivi,   e'   tenuto   a   darne   motivata   comunicazione
all'interessato con un congruo preavviso, prospettandogli un  diverso
incarico. In caso di processi di riorganizzazione, le motivazioni del
provvedimento di modifica o di mancata  conferma  dell'incarico  sono
ricondotte al piano di riassetto organizzativo.