Art. 23. Dirigenti 1. I dirigenti collaborano con il direttore generale con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. I dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 2. Ai dirigenti sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze: a) formulare proposte ed esprimere pareri al direttore generale; b) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni a loro assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgere tutti gli altri compiti a loro delegati dal direttore generale; d) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' degli uffici che da loro dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) concorrere all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 13; f) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera l-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; g) effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti. 3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti, nell'ambito dell'Ateneo, a dipendenti dell'Ateneo medesimo in possesso della qualifica dirigenziale con provvedimento del direttore generale adottato ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di cui viene data comunicazione agli organi di governo dell'universita'. L'incarico ha durata quadriennale e puo' essere rinnovato. 4. L'incarico conferito al dirigente puo' essere revocato con atto motivato del direttore generale, previa contestazione all'interessato e nel rispetto del principio del contraddittorio, esclusivamente nei casi di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il direttore generale, laddove in dipendenza di processi di riorganizzazione o alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza di una valutazione negativa, non intenda confermare l'incarico conferito al dirigente o intenda modificarne l'oggetto e gli obiettivi, e' tenuto a darne motivata comunicazione all'interessato con un congruo preavviso, prospettandogli un diverso incarico. In caso di processi di riorganizzazione, le motivazioni del provvedimento di modifica o di mancata conferma dell'incarico sono ricondotte al piano di riassetto organizzativo.