Art. 33 Principi generali 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilita' che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale in materia ed in considerazione della particolare natura, dello spessore delle responsabilita' e del grado di autonomia dei professionisti al fine di assicurare una migliore funzionalita' ed operativita' delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinare per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al professionista nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001. 2. Per i dirigenti costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita' di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilita' dirigenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualita' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonche' i comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilita' dirigenziale e' accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente. 3. Per i professionisti costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di valutazione dell'attivita' professionale e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare. L'attivita' dei professionisti all'interno degli enti si svolge in conformita' alle normative di legge e contrattuali ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge, di contratto e secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'. 4. Il rigoroso rispetto sia delle norme disciplinari di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed al presente contratto sia delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista. 5. Per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL restano ferme le altre fattispecie di responsabilita' di cui all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare. 6. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001.