(Allegato-art. 33)
 
                               Art. 33 
 
                          Principi generali 
 
  1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle
particolari  responsabilita'  che  caratterizzano   la   figura   del
dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le  funzioni
di indirizzo e controllo  spettanti  agli  organi  di  governo  e  le
funzioni  di  gestione  spettanti  alla  dirigenza,   nonche'   della
giurisprudenza costituzionale in materia ed in  considerazione  della
particolare natura, dello spessore delle responsabilita' e del  grado
di autonomia dei professionisti al fine di  assicurare  una  migliore
funzionalita' ed operativita' delle amministrazioni,  sono  stabilite
specifiche  fattispecie  di  responsabilita'  disciplinare   per   il
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL,  nonche'  il  relativo
sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente
e al professionista nel rispetto di quanto stabilito  dal  D.Lgs.  n.
165/2001. 
  2. Per i dirigenti costituisce principio  generale  la  distinzione
tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati  e  quelli
relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda
gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene  alla
violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi  e  le
modalita'  di  cui  al  presente  CCNL   e   resta   distinta   dalla
responsabilita'  dirigenziale  di  cui  all'art.  21  del  D.Lgs.  n.
165/2001, che invece riguarda  il  raggiungimento  dei  risultati  in
relazione  ad  obiettivi  assegnati,  la  qualita'   del   contributo
assicurato alla performance generale della struttura,  le  competenze
professionali  e  manageriali  dimostrate,  nonche'  i  comportamenti
organizzativi  richiesti  per  il  piu'  efficace  svolgimento  delle
funzioni assegnate.  La  responsabilita'  dirigenziale  e'  accertata
secondo le procedure e mediante gli  organismi  previsti  nell'ambito
del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto  della
normativa vigente. 
  3.  Per  i  professionisti  costituisce   principio   generale   la
distinzione tra i criteri di valutazione dell'attivita' professionale
e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare. L'attivita'  dei
professionisti all'interno degli enti si svolge in  conformita'  alle
normative di legge e contrattuali ed alle  regole  deontologiche  che
disciplinano   l'esercizio   delle    rispettive    professioni.    I
professionisti ne rispondono a norma di legge, di contratto e secondo
i  singoli  ordinamenti   professionali,   con   l'assunzione   delle
conseguenti responsabilita'. 
  4. Il rigoroso rispetto sia delle  norme  disciplinari  di  cui  al
D.Lgs.  n.  165/2001  ed  al  presente  contratto  sia  delle   norme
deontologiche  che  promanano  dai  rispettivi  Ordini  professionali
costituisce un vincolo primario per ciascun professionista. 
  5. Per il personale di cui all'art. 1  del  presente  CCNL  restano
ferme le altre fattispecie di responsabilita'  di  cui  all'art.  55,
comma 2, del D.Lgs. n.  165/2001,  che  hanno  distinta  e  specifica
valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare. 
  6. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi  e  i
criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di  quanto  previsto
dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001.