Art. 35 Sanzioni disciplinari 1. Le violazioni, da parte del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell'art. 34 (Obblighi), secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 36 (codice disciplinare); c) licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso. 2. Sono altresi' previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3. 3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 4. Il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 55 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. 5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, nonche' contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL degli elementi addebitati e consentire l'esercizio del diritto di difesa. 6. Non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione. 7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente o il professionista dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione. 8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001.