(Allegato-art. 35)
 
                               Art. 35 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Le violazioni, da parte del personale  di  cui  all'art.  1  del
presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell'art.  34  (Obblighi),
secondo   la   gravita'    dell'infrazione,    previo    procedimento
disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
  a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad  un  massimo  di  €
500; 
  b) sospensione dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione,
secondo le previsioni dell'art. 36 (codice disciplinare); 
  c) licenziamento con preavviso; 
  d) licenziamento senza preavviso. 
  2. Sono altresi' previste, dal  D.Lgs.  n.  165/2001,  le  seguenti
sanzioni disciplinari: 
  a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione  fino
ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7; 
  b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un
minimo di tre giorni fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
  c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione  fino
ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3. 
  3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare,  trovano
applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
  4.  Il  procedimento   disciplinare   viene   svolto   dall'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis,
comma 4, del D.Lgs.  n.  165/2001,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 55 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. 
  5. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare  previsto  dall'art.
55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, la  contestazione  dell'addebito  deve
essere specifica e tempestiva,  nel  rispetto  dei  termini  previsti
dalla legge, nonche' contenere l'esposizione chiara  e  puntuale  dei
fatti  in  concreto  verificatisi,  al  fine  di  rendere  edotto  il
personale  di  cui  all'art.  1  del  presente  CCNL  degli  elementi
addebitati e consentire l'esercizio del diritto di difesa. 
  6.  Non  puo'  tenersi  conto,  ai  fini  di   altro   procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari,  decorsi  due  anni  dalla
loro applicazione. 
  7. I provvedimenti di cui al presente  articolo  non  sollevano  il
dirigente o il  professionista  dalle  eventuali  responsabilita'  di
altro  genere   nelle   quali   egli   sia   incorso,   compresa   la
responsabilita'  dirigenziale,  che  verra'  accertata  nelle   forme
previste dal sistema di valutazione. 
  8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-quater del
D.Lgs. n. 165/2001.