(Allegato-art. 36)
 
                               Art. 36 
 
                         Codice disciplinare 
 
  1. Le amministrazioni sono  tenute  al  rispetto  dei  principi  di
gradualita' e  proporzionalita'  delle  sanzioni  in  relazione  alla
gravita' della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti  criteri
generali riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni: 
  - l'intenzionalita' del comportamento; 
  - il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto
della prevedibilita' dell'evento; 
  - la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e
delle disposizioni violate; 
  - le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto
e con l'attivita' professionale svolta, nonche' con la gravita' della
lesione del prestigio dell'amministrazione; 
  - l'entita' del danno provocato a cose o a  persone,  ivi  compresi
gli utenti; 
  - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti  o  attenuanti,
anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente
o al concorso di piu' persone nella violazione. 
  2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6  e
7, nonche' al comma 8, gia' sanzionate nel  biennio  di  riferimento,
comporta una sanzione di maggiore gravita' e  diversa  tipologia  tra
quelle individuate nell'ambito del presente articolo. 
  3. Al dirigente o al professionista responsabile di  piu'  mancanze
compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni
tra loro  collegate  ed  accertate  con  un  unico  procedimento,  e'
applicabile la sanzione prevista per la mancanza  piu'  grave  se  le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 
  4. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500
si applica, graduando l'entita' della stessa in relazione ai  criteri
del comma 1, nei casi di: 
  a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente,
nonche' delle direttive, dei provvedimenti e  delle  disposizioni  di
servizio, anche  in  tema  di  assenze  per  malattia,  di  incarichi
extraistituzionali nonche' di presenza  in  servizio  correlata  alle
esigenze della struttura e all'espletamento  dell'incarico  affidato,
ove non ricorrano le  fattispecie  considerate  nell'art.  55-quater,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001; 
  b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi  di
correttezza nei confronti  degli  organi  di  vertice,  dei  colleghi
(dirigenti e non), degli utenti o terzi; 
  c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
  d)   violazione   dell'obbligo   di   comunicare    tempestivamente
all'Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio  o  di  avere
avuto conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale
ovvero l'azione disciplinare dell'ordine di appartenenza; 
  e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in  materia
di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonche'  di
prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o
disservizio per l'amministrazione o per gli utenti nonche', per tutto
il  personale  destinatario  del  presente  codice,  rispetto   delle
prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo; 
  f) violazione del segreto d'ufficio, cosi' come disciplinato  dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24  della  legge  n.
241/1990, nonche' delle norme in materia di tutela della riservatezza
e  dei  dati  personali,  anche  se  non  ne   sia   derivato   danno
all'Amministrazione. 
  L'importo   delle   multe    sara'    introitato    nel    bilancio
dell'amministrazione. 
  5. La sospensione dal servizio con  privazione  della  retribuzione
fino ad un  massimo  di  15  giorni  si  applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 
  6. La sospensione dal servizio con  privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, con  la  mancata  attribuzione  della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante  per
il doppio del periodo di durata della  sospensione,  si  applica  nei
casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi,
ivi indicati, ex art. 55-quater, comma  1,  lettera  f-ter)  e  comma
3-quinquies  -  e  dall'art.  55-septies,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.
165/2001. 
  7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel
caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. 
  8. La sanzione disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino  ad  un
massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
  a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4  oppure
quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano  per
una particolare gravita'; 
  b) minacce,  ingiurie  gravi,  calunnie  o  diffamazioni  verso  il
pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o degli organi  di
vertice o  dei  colleghi  (dirigenti  e  non)  e,  comunque,  atti  o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero  alterchi,  con
vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
  c) manifestazioni offensive nei  confronti  dell'amministrazione  o
degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o  di  terzi,
salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero, ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
  d)  tolleranza  di  irregolarita'   in   servizio,   di   atti   di
indisciplina,  di  contegno  scorretto  o  di  abusi  di  particolare
gravita', da parte del personale nei cui  confronti  sono  esercitati
poteri di direzione, ove non  ricorrano  le  fattispecie  considerate
nell'art. 55-sexies, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001; 
  e)  ingiustificato  ritardo  a  trasferirsi  nella  sede  assegnata
dall'Amministrazione; 
  f) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero  psico-fisico
durante lo stato di malattia o di infortunio; 
  g) salvo che non ricorrano  le  fattispecie  considerate  nell'art.
55-quater,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello  stesso;  in
tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'  determinata  in  relazione
alla  durata  dell'assenza  o   dell'abbandono   del   servizio,   al
disservizio  determinatosi,  alla  gravita'  della  violazione  degli
obblighi di cui all'art. 34 del presente CCNL, agli  eventuali  danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; 
  h) occultamento o  mancata  segnalazione  di  fatti  e  circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione  di
somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati; 
  i) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave
danno all'amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto  dal
comma 7; 
  l) atti, comportamenti  o  molestie  lesivi  della  dignita'  della
persona; 
  m) atti, comportamenti o molestie  a  carattere  sessuale  ove  non
sussista gravita' o reiterazione; 
  n) fino a due assenze ingiustificate dal  servizio  in  continuita'
con le giornate festive e di riposo settimanale; 
  o)  ingiustificate  assenze  collettive  nei  periodi  in  cui   e'
necessario  assicurare   continuita'   nell'erogazione   di   servizi
all'utenza. 
  9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa  o
giustificato motivo, la sanzione disciplinare  del  licenziamento  si
applica: 
  A. con preavviso, per: 
  a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1,  lett.  b),
c),  da  f-bis)  sino  a  f-quinquies)  del  D.Lgs.  n.  165/2001   e
55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo; 
  b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e  8
o, comunque, quando  le  mancanze  di  cui  ai  commi  precedenti  si
caratterizzino per una particolare gravita'; 
  c) l'ipotesi di  cui  all'art.  55-quater,  comma  3-quinquies  del
D.Lgs. n. 165/2001; 
  d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16
comma 2, secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013; 
  e) la recidiva nel biennio di  atti,  comportamenti  o  molestie  a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento  o  la  molestia
rivestano carattere di particolare gravita'; 
  B. senza preavviso, per: 
  a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1,  lett.  a),
d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art.  55-quinquies,  comma
3, del medesimo decreto legislativo; 
  b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale,  ivi  compresi  quelli
che  possono  dar  luogo  alla  sospensione  cautelare,  secondo   la
disciplina  dell'art.  38  (Sospensione   cautelare   in   corso   di
procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, comma
1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); 
  c) condanna, anche non passata in giudicato: 
  - per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8,  comma  1,
del D.Lgs. n. 235/2012; 
  - quando alla condanna consegua  comunque  l'interdizione  perpetua
dai pubblici uffici; 
  - per gravi delitti commessi in servizio; 
  - per i delitti previsti dall'art.  3,  comma  1,  della  legge  n.
97/2001; 
  d) gli atti e comportamenti  non  ricompresi  specificamente  nelle
lettere precedenti,  seppur  estranei  alla  prestazione  lavorativa,
posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravita' tale da non
consentire la prosecuzione,  neppure  provvisoria,  del  rapporto  di
lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile. 
  10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9  sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al  comma  1,  facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti  sanzionabili,  agli
obblighi di cui all'art. 34 (Obblighi), nonche',  quanto  al  tipo  e
alla  misura  delle  sanzioni,  ai  principi  desumibili  dai   commi
precedenti. 
  11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo  del  D.Lgs.  n.
165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonche'
ai codici di comportamento, deve  essere  data  pubblicita'  mediante
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Amministrazione.   Tale
pubblicita' equivale a tutti gli effetti all'affissione  all'ingresso
della sede di lavoro. 
  12. In sede di prima applicazione  del  presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data  di  stipulazione  del
presente CCNL e si  applica  dal  quindicesimo  giorno  successivo  a
quello della sua  affissione  o  dalla  pubblicazione  nel  sito  web
dell'amministrazione, fatte salve le  sanzioni  gia'  previste  dalle
norme di legge.