(Allegato-art. 37)
 
                               Art. 37 
 
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
 
  1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art.
55-quater, comma 3 bis, del D.Lgs.  n.  165/2001,  l'amministrazione,
qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su  fatti
addebitati al dirigente o al professionista, in concomitanza  con  la
contestazione e  previa  puntuale  informazione  al  dirigente,  puo'
disporre la sospensione dal lavoro dello  stesso  personale,  per  un
periodo non superiore a trenta  giorni,  con  la  corresponsione  del
trattamento economico complessivo in godimento. Tale  periodo  potra'
essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravita' e
complessita'. 
  2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione
disciplinare della sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione, il periodo  della  sospensione  cautelare  deve  essere
computato  nella  sanzione,  ferma  restando  la   privazione   della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 
  3. Il periodo trascorso in sospensione  cautelare,  escluso  quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.