(Allegato-art. 38)
 
                               Art. 38 
 
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
 
  1. Il personale di cui all'art. 1  del  presente  CCNL  colpito  da
misura  restrittiva  della  liberta'  personale  o  da  provvedimenti
giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione  lavorativa,  e'
obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico
conferito, con privazione della retribuzione,  per  tutta  la  durata
dello   stato   di   restrizione   della    liberta',    salvo    che
l'amministrazione non proceda direttamente  ai  sensi  dell'art.  36,
comma  9  (codice  disciplinare),  e  dell'art.  55-ter  del   D.Lgs.
n.165/2001. 
  2. Il personale di cui all'art. 1 del  presente  CCNL  puo'  essere
sospeso dal servizio e, ove previsto,  dall'incarico  conferito,  con
privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto
a procedimento penale, che non comporti la restrizione della liberta'
personale o questa sia  comunque  cessata,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, salvo che  l'Amministrazione
non proceda direttamente ai sensi dell'art. 39, comma 2 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale) e  dell'art.  55-ter
del D.Lgs. n. 165/2001. 
  3. Resta fermo  l'obbligo  di  sospensione  del  personale  di  cui
all'art. 1 del presente CCNL in  presenza  dei  casi  previsti  dagli
articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs.  n.  235/2012  e  fatta
salva l'applicazione dell'art. 36  (codice  disciplinare),  comma  9,
qualora   l'amministrazione   non   disponga   la   sospensione   del
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai  sensi
dell'art.  55-ter  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  nonche'  dell'art.  39
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
  4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1,  della  legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina  ivi  stabilita.  Per  i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche  non  definitiva,
ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena,  trova
applicazione l'art. 4, comma 1, della citata  legge  n.  97/2001.  E'
fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma  9,  punto  B  (codice
disciplinare) qualora l'Amministrazione non disponga  la  sospensione
del procedimento disciplinare fino al termine di  quello  penale,  ai
sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001  nonche'  dell'art.  39
(Rapporto tra procedimento disciplinare e  procedimento  penale)  del
presente CCNL. 
  5. Nei casi indicati ai  commi  precedenti  si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'art. 55 ter del D.Lgs.  n.  165/2001,  comma  1,
ultimo periodo. 
  6. Ove l'Amministrazione intenda procedere  all'applicazione  della
sanzione di cui all'art. 36, comma 9, punto B (codice  disciplinare),
la sospensione del personale di cui  all'art.  1  del  presente  CCNL
disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino  alla
conclusione del  procedimento  disciplinare.  Negli  altri  casi,  la
sospensione  dal  servizio  eventualmente   disposta   a   causa   di
procedimento penale conserva  efficacia,  se  non  revocata,  per  un
periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale  termine,  essa  e'
revocata ed il personale di cui  all'art.  1  del  presente  CCNL  e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di  reati
che comportano l'applicazione dell'art. 36, comma 9, punto B  (codice
disciplinare),  l'amministrazione  ritenga  che  la   permanenza   in
servizio del personale di cui all'art. 1 del presente  CCNL  provochi
un pregiudizio alla credibilita' della stessa a causa del  discredito
che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini  e/o
comunque,   per   ragioni    di    opportunita'    ed    operativita'
dell'amministrazione stessa. In tal caso, puo' essere disposta, per i
suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta  a
revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare  sia
stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento  penale,
ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n.  165/2001,  tale  sospensione
puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di
ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne
avevano  determinato  la  sospensione,  ai  fini  dell'applicabilita'
dell'art. 36 (codice disciplinare). 
  7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo
sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50% dello stipendio
tabellare, nonche' la retribuzione individuale di  anzianita'  e  gli
assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 
  8. Nel caso di sentenza  penale  definitiva  di  assoluzione  o  di
proscioglimento , pronunciata con la formula "il fatto non  sussiste"
o "l'imputato non lo ha commesso" o "il fatto non costituisce reato",
quanto corrisposto, durante il periodo di  sospensione  cautelare,  a
titolo di assegno alimentare verra' conguagliato con quanto dovuto al
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL  se  fosse  rimasto  in
servizio, tenendo conto anche  della  retribuzione  di  posizione  in
godimento   all'atto   della   sospensione.   Ove   il   procedimento
disciplinare riprenda per altre infrazioni,  ai  sensi  dell'art.  39
(Rapporto tra procedimento disciplinare e  procedimento  penale),  il
conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 
  9. In tutti  gli  altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una  sanzione  diversa  dal  licenziamento,  quanto  corrisposto   al
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso
viene conguagliato  rispetto  a  quanto  dovuto  se  fosse  stato  in
servizio, tenendo conto anche  della  retribuzione  di  posizione  in
godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono  esclusi  i
periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti  a
seguito del giudizio disciplinare riattivato. 
  10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater,  comma  3-bis,
del D.Lgs. n. 165/2001.