(Allegato-art. 40)
 
                               Art. 40 
 
             La determinazione concordata della sanzione 
 
  1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il personale di cui
all'art. 1 del presente CCNL, in via conciliativa, possono  procedere
alla  determinazione  concordata  della  sanzione   disciplinare   da
applicare fuori dei casi  per  i  quali  la  legge  ed  il  contratto
collettivo prevedono la  sanzione  del  licenziamento,  con  o  senza
preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria. 
  2. La sanzione concordemente determinata in  esito  alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione. 
  3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il personale di  cui
all'art.  1  del  presente  CCNL  puo'   proporre   all'altra   parte
l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma  1,  entro
il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del  dirigente
per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono  sospesi  i
termini del procedimento disciplinare, di  cui  all'art.  55-bis  del
D.Lgs. n. 165/2001.  La  proposta  dell'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari o del dirigente e tutti gli altri atti  della  procedura
sono comunicati all'altra parte con le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. 
  4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere   una   sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
  5. La disponibilita' della controparte ad  accettare  la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. Nel  caso  di  mancata  accettazione
entro il suddetto termine, da tale momento riprende  il  decorso  dei
termini del procedimento disciplinare, di  cui  all'art.  55-bis  del
D.Lgs. n. 165/2001. La mancata  accettazione  comporta  la  decadenza
delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa. 
  6. Ove la proposta sia  accettata,  l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari convoca nei tre giorni successivi il  personale  di  cui
all'art. 1 del  presente  CCNL,  con  l'eventuale  assistenza  di  un
procuratore ovvero di un rappresentante  dell'associazione  sindacale
cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 
  7. Se  la  procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale,  sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal  dirigente,  e  la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
  8. In caso di esito negativo, questo sara'  riportato  in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
  9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve  concludersi  entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia'  avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.