(Allegato-art. 41)
 
                               Art. 41 
 
        Norme finali in tema di responsabilita' disciplinare 
 
  1. L'amministrazione o  il  dirigente  possono  proporre  all'altra
parte, in sostituzione della  reintegrazione  nel  posto  di  lavoro,
prevista dall'art. 63, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 165/2001,
il pagamento a favore del dirigente  di  un'indennita'  supplementare
determinata,  in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e   delle
circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un
massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'. 
  2. L'indennita' supplementare di cui al comma 1 e'  automaticamente
aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra  i  46  e  i  56
anni, nelle seguenti misure: 
  - 7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; 
  - 6  mensilita'  in  corrispondenza  del  50esimo  e  52esimo  anno
compiuto; 
  - 5  mensilita'  in  corrispondenza  del  49esimo  e  53esimo  anno
compiuto; 
  - 4  mensilita'  in  corrispondenza  del  48esimo  e  54esimo  anno
compiuto; 
  - 3  mensilita'  in  corrispondenza  del  47esimo  e  55esimo  anno
compiuto; 
  - 2  mensilita'  in  corrispondenza  del  46esimo  e  56esimo  anno
compiuto. 
  3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e'  ricompresa  anche  la
retribuzione di posizione gia' in godimento del dirigente al  momento
del licenziamento. 
  4. Il dirigente che accetti  l'indennita'  supplementare  in  luogo
della  reintegrazione  non  puo'  successivamente  adire  l'autorita'
giudiziaria per ottenere la  reintegrazione.  In  caso  di  pagamento
dell'indennita' supplementare, l'amministrazione  non  puo'  assumere
altro dirigente  nel  posto  precedentemente  coperto  dal  dirigente
cessato, per  un  periodo  corrispondente  al  numero  di  mensilita'
riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 
  5. Il dirigente che abbia accettato l'indennita'  supplementare  in
luogo della reintegrazione, per  un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'
correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con
decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita'  o
l'annullabilita' del licenziamento, puo' avvalersi  della  disciplina
di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un
numero di mensilita' pari al solo periodo non lavorato.