(Allegato 1-art. 38)
                              Art. 38. 
 
              Ufficio centrale di bilancio e ragioneria 
 
    1. L'ufficio di ragioneria, a cui e' preposto un dirigente,  cura
tutti gli adempimenti di natura contabile connessi  con  la  gestione
del bilancio  e  con  le  attivita'  amministrative  della  giustizia
amministrativa. 
    2. All'ufficio di ragioneria debbono essere comunicati  gli  atti
che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari
e patrimoniali. 
    3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dai precedenti  commi,
all'ufficio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni: 
      a) tenere le scritture  contabili,  economiche  e  finanziarie,
relative alla gestione; 
      b)  predisporre  il  rendiconto  finanziario  e   la   relativa
relazione illustrativa; 
      c) esercitare il controllo preventivo sugli atti di  impegno  e
sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa,  apponendovi
il visto di riscontro contabile; 
      d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di  tesoreria
provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 20, comma 2; 
      e) compilare trimestralmente la  situazione  riassuntiva  degli
accertamenti  di  entrata  e  degli  impegni  di  spesa,  nonche'  la
situazione dei residui attivi e passivi; 
      f) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale; 
      g) vigilare sulla  regolarita'  contabile  delle  gestioni  dei
consegnatari e dei cassieri; 
      h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli  22  e  27,
sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari; 
      i) esaminare i rendiconti prodotti dai cassieri della giustizia
amministrativa.