Art. 38. Ufficio centrale di bilancio e ragioneria 1. L'ufficio di ragioneria, a cui e' preposto un dirigente, cura tutti gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attivita' amministrative della giustizia amministrativa. 2. All'ufficio di ragioneria debbono essere comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali. 3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dai precedenti commi, all'ufficio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni: a) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione; b) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa; c) esercitare il controllo preventivo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa, apponendovi il visto di riscontro contabile; d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 20, comma 2; e) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonche' la situazione dei residui attivi e passivi; f) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale; g) vigilare sulla regolarita' contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri; h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 22 e 27, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari; i) esaminare i rendiconti prodotti dai cassieri della giustizia amministrativa.