(Allegato 1-art. 40)
                              Art. 40. 
 
 Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria 
 
    1. L'ufficio di ragioneria  tiene  le  scritture  cronologiche  e
sistematiche necessarie affinche' risultino in ogni loro  particolare
aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione  alla
gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla  consistenza
patrimoniale ed alle sue variazioni. 
    2. Le  scritture,  tenute  mediante  un  sistema  informatizzato,
debbono rilevare: 
      a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio  della
G.A.; 
      b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle
entrate e delle spese in modo cronologico; 
      c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo,  delle
entrate e delle spese; 
      d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per
capitolo; 
      e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di
provenienza,  la  consistenza  all'inizio  dell'esercizio,  le  somme
riscosse e pagate, le somme da riscuotere e da pagare.