(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
               Professori di prima e di seconda fascia 
 
    Il ruolo dei  professori  dell'Universita'  si  articola  in  due
fasce: 
      a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari); 
      b) professori di seconda fascia (associati). 
    La copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia
dell'Universita' e' deliberata dal Consiglio  di  amministrazione  ai
sensi dell'art. 14 lett. h) dello statuto. 
    Per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima  e  di
seconda fascia l'Universita' attiva tutte le procedure previste dalla
normativa vigente. 
    Il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  Consiglio
accademico, puo' procedere  all'istituzione  di  posizioni  di  ruolo
accademiche finanziate da istituti ed enti  anche  non  italiani,  ai
sensi dell'art. 14, lett. j) dello statuto. La  copertura  dei  posti
avviene secondo le  procedure  di  valutazione  comparativa  previste
dalla legge o dalla regolamentazione esterna. La nomina e' deliberata
dal Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  dal  Consiglio  di
dipartimento. 
    Ai  professori  di  ruolo  spetta  il  trattamento  giuridico  ed
economico  non  inferiore  a  quello  che  lo  Stato  attribuisce  ai
professori  di  ruolo  delle  universita'  statali  provvisti   della
medesima anzianita' di servizio. 
    Ai professori  di  ruolo  in  servizio  presso  l'Universita'  si
applica, ai fini del  trattamento  di  quiescenza  e  previdenza,  la
disciplina prevista per i dipendenti civili  dello  Stato  dal  Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973 n.  1092,  in  applicazione  dell'art.  4
della legge 29 luglio 1991 n. 243.