Art. 29. Ricercatori universitari I ricercatori, anche a tempo determinato, collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nelle attivita' didattiche. La copertura dei posti di ricercatore, sia di ruolo sia a tempo determinato, dell'Universita' e' deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, lett. h) dello statuto. La copertura dei posti di ricercatore viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia. Ai ricercatori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle universita' statali. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le condizioni economiche determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'. Ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Universita' si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991 n. 243.