(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                      Ricercatori universitari 
 
    I ricercatori, anche  a  tempo  determinato,  collaborano  con  i
professori nella ricerca scientifica e nelle attivita' didattiche. 
    La copertura dei posti di ricercatore, sia di ruolo sia  a  tempo
determinato,  dell'Universita'  e'  deliberata   dal   Consiglio   di
amministrazione ai sensi dell'art. 14, lett. h) dello statuto. 
    La copertura  dei  posti  di  ricercatore  viene  effettuata  nel
rispetto della normativa vigente in materia. 
    Ai ricercatori  di  ruolo  spetta  il  trattamento  giuridico  ed
economico  non  inferiore  a  quello  che  lo  Stato  attribuisce  ai
ricercatori di ruolo delle  universita'  statali.  Ai  ricercatori  a
tempo determinato si applicano le condizioni  economiche  determinate
dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'. 
    Ai ricercatori di  ruolo  in  servizio  presso  l'Universita'  si
applica, ai fini del  trattamento  di  quiescenza  e  previdenza,  la
disciplina prevista per i dipendenti civili  dello  Stato  dal  Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973 n.  1092,  in  applicazione  dell'art.  4
della legge 29 luglio 1991 n. 243.