Art. 30. Professori a contratto Per l'insegnamento di tutte le discipline non coperte da docenti di ruolo, il Comitato esecutivo, su proposta del Consiglio accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo. I contratti possono essere stipulati con: a) docenti e ricercatori di altre Universita' italiane oppure in congedo, o con esperti di alta qualificazione in possesso di un curriculum scientifico o professionale di cui all'art. 23 comma 1, legge 240/2010; b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali ex art. 23, comma 2, n. legge 240/2010, sempreche' iscritti a un apposito albo di idonei costituito e aggiornato a cura dei direttori delle scuole, che si avvalgono di apposite Commissioni di valutazione; c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ex art. 23, comma 3, legge n. 240/2010 Trova per ogni altro aspetto applicazione il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione dei docenti a contratto, approvato dal Consiglio di amministrazione. I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Da tali contratti deve risultare: a) l'esclusione di un potere gerarchico nei confronti del docente, che e' tuttavia tenuto a osservare puntualmente le disposizioni sulla didattica stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e nelle deliberazioni dalla scuola di afferenza, rispondendone al direttore della stessa; b) l'autonomia didattica del docente; c) la fissazione della durata del contratto correlata allo sviluppo dell'attivita' didattica, anche a distanza, compresi gli esami; d) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita.