Art. 31. Contratti di docenza, formazione o ricerca a tempo determinato In conformita' alle regole previste nell'art. 23, comma 2, legge n. 240/2010, l'Ateneo puo' bandire incarichi di lecturer, anche di durata biennale o triennale, per lo svolgimento di attivita' prevalentemente di docenza, distinti per settore scientifico-disciplinare, da attribuire mediante procedura comparativa. Al fine di implementare la formazione e il perfezionamento dei propri docenti, l'Ateneo puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera. Al fine di sviluppare le attivita' di ricerca l'Universita' puo' altresi' stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori di ricerca o esperti in possesso di adeguata preparazione. Le linee guida per tutti gli incarichi che precedono sono fissate dal Consiglio di amministrazione; i singoli bandi, con la precisazione delle regole procedurali, dell'impegno richiesto e di ogni altro elemento relativo allo svolgimento dell'attivita', sono approvati dal Comitato esecutivo; gli esiti delle procedure di selezione sono validate dal Consiglio accademico. I correlativi contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.