(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
   Contratti di docenza, formazione o ricerca a tempo determinato 
 
    In conformita' alle regole previste nell'art. 23, comma 2,  legge
n. 240/2010, l'Ateneo puo' bandire incarichi di  lecturer,  anche  di
durata  biennale  o  triennale,  per  lo  svolgimento  di   attivita'
prevalentemente     di     docenza,     distinti     per      settore
scientifico-disciplinare,   da    attribuire    mediante    procedura
comparativa. 
    Al fine di implementare la formazione e  il  perfezionamento  dei
propri docenti, l'Ateneo puo' stipulare contratti a tempo determinato
con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale  e
scientifica, anche di cittadinanza straniera. 
    Al fine di sviluppare le attivita' di ricerca l'Universita'  puo'
altresi' stipulare contratti a tempo determinato con giovani  dottori
di ricerca o esperti in possesso di adeguata preparazione. 
    Le linee guida per tutti gli incarichi che precedono sono fissate
dal  Consiglio  di  amministrazione;  i   singoli   bandi,   con   la
precisazione delle regole procedurali, dell'impegno  richiesto  e  di
ogni altro elemento relativo allo  svolgimento  dell'attivita',  sono
approvati dal  Comitato  esecutivo;  gli  esiti  delle  procedure  di
selezione sono  validate  dal  Consiglio  accademico.  I  correlativi
contratti di diritto privato sono rinnovabili e  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.