(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                 Collaboratori linguistici e tecnici 
 
    Per le esigenze  di  apprendimento  delle  lingue  straniere,  il
Comitato esecutivo, su proposta del Consiglio  accademico,  provvede,
mediante  convenzioni  da  stipularsi  con   organizzazioni   private
qualificate, ad acquisire a beneficio degli studenti  e  dei  docenti
dell'Universita'  le  competenze  di  esperti  di  lingua  madre,  in
possesso di laurea o di titolo straniero adeguato  alle  funzioni  da
svolgere e di idonea competenza. 
    Per le esigenze di apprendimento dell'informatica di  base  o  di
altre  materie  tecniche  di  supporto,  il  Comitato  esecutivo,  su
proposta  del  Consiglio  accademico,   puo'   provvedere,   mediante
convenzioni da stipularsi con organizzazioni private qualificate,  ad
acquisire a beneficio degli studenti e dei  docenti  dell'Universita'
le competenze di esperti in informatica o in altre materie  tecniche,
in possesso di laurea o di titolo adeguato alle funzioni da  svolgere
e di idonea competenza.