(Allegato-art. 29)
                             Articolo 29 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
  1.  Ciascuno  degli  Stati   contraenti   notifichera'   all'altro,
attraverso i canali diplomatici,  il  completamento  delle  procedure
interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in  vigore
della presente  Convenzione.  La  presente  Convenzione  entrera'  in
vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche. 
  2. Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla
fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente  al,  1°
gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la  presente
Convenzione entra in vigore; e 
    b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali  che
iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo  anno  solare
successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.