Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche. 2. Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.