(Allegato-art. 30)
                             Articolo 30 
                              DENUNCIA 
 
  1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la presente Convenzione, attraverso i canali  diplomatici,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di  ogni
anno solare successivo al  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente Convenzione. 
  2. in tale caso, la presente Convenzione cessera' di avere effetto: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla
fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente  al,  1°
gennaio  del  primo  anno  solare  successivo  a  quello  in  cui  e'
notificata la denuncia; 
    b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali  che
iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo  anno  solare
successivo a quello in cui e' notificata la denuncia. 
  IN  FEDE  DI  CIO'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico