Articolo 30 DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. in tale caso, la presente Convenzione cessera' di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui e' notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui e' notificata la denuncia. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Parte di provvedimento in formato grafico