Articolo 41 Scienza, tecnologia e innovazione 1.Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione a sostegno o a complemento dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunita' europea e l'Australia. 2.La cooperazione rafforzata mira, tra l'altro, a: a) affrontare le principali sfide per la societa' condivise dall'Australia e dall'Unione, esaminate e concordate dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia istituito a norma dell'articolo 5 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunita' europea e l'Australia; b) coinvolgere una serie di attori dell'innovazione del settore pubblico e privato, comprese le PMI, al fine di facilitare la valorizzazione degli esiti della ricerca collaborativa e il raggiungimento di risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e/o in senso piu' ampiamente sociale; c) migliorare ulteriormente le possibilita' a disposizione dei ricercatori australiani e dell'Unione di trarre vantaggio dalle opportunita' offerte dai programmi di ricerca e innovazione di entrambe le parti, anche mediante: i) informazioni esaurienti sui programmi e sulle opportunita' di partecipazione; ii) informazioni tempestive sulle priorita' strategiche emergenti; iii) la possibilita' di ricorrere, rafforzandoli, a meccanismi di collaborazione quali gemellaggi, inviti congiunti e inviti coordinati; d) esaminare le possibilita' a disposizione dell'Australia e dell'Unione al fine di collaborare nell'ambito di piu' ampie attivita' di ricerca in materia di innovazione e ricerca, a livello regionale e internazionale, sia avviandole che partecipandovi. 3.Conformemente alle rispettive disposizioni normative e legislative, le parti promuovono la partecipazione del settore pubblico e privato e della societa' civile presenti sul proprio territorio ad attivita' volte a rafforzare la cooperazione. 4.La cooperazione rafforzata deve concentrarsi su tutti i settori dell'ambito della ricerca e dell'innovazione civili, che comprendono, ma non si limitano a: a) affrontare le sfide a livello sociale in settori di reciproco interesse e rafforzare le tecnologie abilitanti fondamentali, comprese le scienze spaziali; b) potenziare le infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche, e lo scambio di informazioni su questioni quali l'accesso, la gestione, il finanziamento e la definizione delle priorita' di tali infrastrutture; c) rafforzare la mobilita' dei ricercatori tra l'Australia e l'Unione.