(Accordo quadro-art. 41)
 
                             Articolo 41 
 
                  Scienza, tecnologia e innovazione 
 
  1.Le parti  convengono  di  rafforzare  la  loro  cooperazione  nei
settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione a sostegno  o
a complemento dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica  tra
la Comunita' europea e l'Australia. 
  2.La cooperazione rafforzata mira, tra l'altro, a: 
  a)  affrontare  le  principali  sfide  per  la  societa'  condivise
dall'Australia e dall'Unione, esaminate  e  concordate  dal  comitato
misto di cooperazione per la scienza  e  la  tecnologia  istituito  a
norma dell'articolo 5  dell'accordo  di  cooperazione  scientifica  e
tecnica tra la Comunita' europea e l'Australia; 
  b) coinvolgere una serie di  attori  dell'innovazione  del  settore
pubblico e privato,  comprese  le  PMI,  al  fine  di  facilitare  la
valorizzazione  degli  esiti  della  ricerca   collaborativa   e   il
raggiungimento  di  risultati  reciprocamente  vantaggiosi  in  campo
commerciale e/o in senso piu' ampiamente sociale; 
  c) migliorare ulteriormente  le  possibilita'  a  disposizione  dei
ricercatori australiani  e  dell'Unione  di  trarre  vantaggio  dalle
opportunita' offerte  dai  programmi  di  ricerca  e  innovazione  di
entrambe le parti, anche mediante: 
    i) informazioni esaurienti sui programmi e sulle opportunita'  di
partecipazione; 
    ii)   informazioni   tempestive   sulle   priorita'   strategiche
emergenti; 
    iii) la possibilita' di ricorrere, rafforzandoli, a meccanismi di
collaborazione  quali   gemellaggi,   inviti   congiunti   e   inviti
coordinati; 
  d)  esaminare  le  possibilita'  a  disposizione  dell'Australia  e
dell'Unione  al  fine  di  collaborare  nell'ambito  di  piu'   ampie
attivita' di ricerca in materia di innovazione e ricerca,  a  livello
regionale e internazionale, sia avviandole che partecipandovi. 
  3.Conformemente   alle   rispettive   disposizioni   normative    e
legislative,  le  parti  promuovono  la  partecipazione  del  settore
pubblico e privato e  della  societa'  civile  presenti  sul  proprio
territorio ad attivita' volte a rafforzare la cooperazione. 
  4.La cooperazione rafforzata deve concentrarsi su tutti  i  settori
dell'ambito della ricerca e dell'innovazione civili, che comprendono,
ma non si limitano a: 
  a) affrontare le sfide a livello sociale in  settori  di  reciproco
interesse  e  rafforzare  le  tecnologie   abilitanti   fondamentali,
comprese le scienze spaziali; 
  b)  potenziare  le   infrastrutture   di   ricerca,   comprese   le
infrastrutture  elettroniche,  e  lo  scambio  di   informazioni   su
questioni  quali  l'accesso,  la  gestione,  il  finanziamento  e  la
definizione delle priorita' di tali infrastrutture; 
  c) rafforzare  la  mobilita'  dei  ricercatori  tra  l'Australia  e
l'Unione.