(Accordo-art. 34)
 
                             Articolo 34 
 
                         Servizi finanziari 
 
  1. Le parti convengono di rafforzare la  cooperazione  al  fine  di
migliorare i sistemi contabili, di vigilanza  e  di  regolamentazione
nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti  del  settore
finanziario. 
  2.  Le  parti  collaborano  per  predisporre  quadri  giuridici   e
regolamentari, infrastrutture e risorse umane in  Afghanistan  e  per
introdurre   il   governo   societario   e   i   principi   contabili
internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan.