(Accordo-art. 35)
 
                             Articolo 35 
 
                             Statistiche 
 
  1. Le parti convengono di predisporre e sviluppare ulteriormente la
capacita' statistica promuovendo l'armonizzazione  della  metodologia
statistica  e  sfruttando  le   migliori   prassi   con   riferimento
all'esperienza dell'Unione, comprese la raccolta e la  diffusione  di
informazioni statistiche. Cio' consentira'  loro  di  utilizzare,  in
modo reciprocamente  accettabile,  statistiche  riguardanti  tutti  i
settori contemplati dal presente accordo che possono  prestarsi  alla
raccolta, al trattamento,  all'analisi  e  alla  diffusione  di  dati
statistici. 
  2. La  cooperazione  nel  settore  statistico  si  concentra  sullo
scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone  pratiche  e  del
rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia  di
statistiche ufficiali e del codice delle statistiche europee, al fine
di migliorare la qualita' delle statistiche.