Articolo 36 Gestione del rischio di catastrofi 1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi. Particolare attenzione va rivolta all'azione preventiva e a strategie proattive per gestire i pericoli e i rischi e ridurre i rischi o la vulnerabilita' alle catastrofi naturali. 2. La cooperazione in questo settore puo' concentrarsi su: a) riduzione del rischio di catastrofi, e in particolare resilienza, prevenzione e attenuazione delle relative conseguenze; b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e della resilienza a tutti i livelli; c) valutazione del rischio di catastrofi, controllo e reazione, e d) sostegno allo sviluppo delle capacita' di gestione del rischio.