(Accordo-art. 36)
 
                             Articolo 36 
 
                 Gestione del rischio di catastrofi 
 
  1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in  materia
di gestione del rischio  di  catastrofi.  Particolare  attenzione  va
rivolta all'azione preventiva e a strategie proattive per  gestire  i
pericoli e i rischi e ridurre  i  rischi  o  la  vulnerabilita'  alle
catastrofi naturali. 
  2. La cooperazione in questo settore puo' concentrarsi su: 
    a)  riduzione  del  rischio  di  catastrofi,  e  in   particolare
resilienza, prevenzione e attenuazione delle relative conseguenze; 
    b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione,  alla
ricerca e all'istruzione per creare una  cultura  della  sicurezza  e
della resilienza a tutti i livelli; 
    c) valutazione del rischio di catastrofi, controllo e reazione, e 
    d)  sostegno  allo  sviluppo  delle  capacita'  di  gestione  del
rischio.