(Accordo-art. 37)
 
                             Articolo 37 
 
                          Risorse naturali 
 
  1. Le parti convengono di migliorare la cooperazione e lo  sviluppo
di capacita' per quanto riguarda lo  sfruttamento,  lo  sviluppo,  la
trasformazione e la commercializzazione delle risorse naturali. 
  2. La cooperazione mira allo  sviluppo  sostenibile  delle  risorse
naturali attraverso il  potenziamento  del  quadro  normativo,  della
tutela dell'ambiente e delle norme di sicurezza. Ciascuna parte  puo'
chiedere che siano indette riunioni ad hoc su  questioni  riguardanti
le risorse naturali onde promuovere una maggiore  cooperazione  e  la
comprensione reciproca nel settore. 
  3. Conformemente al titolo IV, le parti collaborano alla  creazione
di un contesto trasparente che  favorisca  gli  investimenti  diretti
esteri, in particolare nel settore estrattivo. 
  4. Le parti  convengono  di  promuovere  la  cooperazione  volta  a
eliminare gli ostacoli agli scambi di risorse naturali tenendo  conto
delle  politiche  e  degli  obiettivi   economici   di   entrambe   e
nell'intento di incentivare il commercio. 
  5. Su richiesta di una parte, eventuali questioni  riguardanti  gli
scambi di risorse naturali possono essere sollevate e affrontate  nel
corso delle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 49.