(Accordo-art. 38)
 
                             Articolo 38 
 
      Istruzione, ricerca, gioventu' e formazione professionale 
 
  1. Le parti convengono di promuovere la  cooperazione  nei  settori
dell'istruzione, della ricerca, della gioventu'  e  della  formazione
professionale. Esse convengono di  fare  opera  di  sensibilizzazione
sulle opportunita' di istruzione nell'Unione e in Afghanistan. 
  2. Le parti promuovono inoltre azioni volte a: 
    a)  instaurare  collegamenti  tra  i   rispettivi   istituti   di
istruzione  superiore,   agenzie   specializzate   e   organizzazioni
giovanili; 
    b) promuovere lo scambio di  informazioni  e  di  know-how  e  la
mobilita' di studenti, giovani  e  giovani  lavoratori,  ricercatori,
accademici e altri esperti, e 
    c) sostenere lo sviluppo di capacita'  e  la  messa  a  punto  di
metodi di insegnamento e di apprendimento di qualita', facendo tesoro
di altre esperienze pertinenti acquisite nel settore. 
  3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di  programmi  di
istruzione superiore e per  i  giovani,  come  il  programma  dell'UE
Erasmus+, e di  programmi  per  la  mobilita'  e  la  formazione  dei
ricercatori, come le azioni Marie Sklodowska-Curie, e di incoraggiare
i propri istituti scolastici a collaborare nell'ambito  di  programmi
congiunti al fine di  incentivare  la  cooperazione  e  la  mobilita'
universitarie  e  favorire  la  cooperazione  tra  le  organizzazioni
giovanili, anche  intensificando  la  mobilita'  dei  giovani  e  dei
giovani lavoratori nell'ambito dell'istruzione  e  dell'apprendimento
non formali. 
  4. E' incoraggiata la cooperazione nel campo della  ricerca,  anche
mediante il programma quadro di ricerca  e  innovazione  dell'Unione,
Orizzonte 2020 (2014-2020).