(Accordo-art. 41)
 
                             Articolo 41 
 
                   Occupazione e sviluppo sociale 
 
  1. Nell'ambito dell'articolo 12, le parti convengono di collaborare
nel settore dell'occupazione e dello sviluppo sociale,  ivi  compresi
lo sviluppo del mercato del  lavoro  e  l'occupazione  giovanile,  la
salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parita' uomo-donna e il
lavoro dignitoso. 
  2. Le forme  di  cooperazione  possono  comprendere,  tra  l'altro,
programmi e  progetti  specifici  stabiliti  di  comune  accordo,  il
dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse  comune  in
consessi bilaterali o multilaterali, ad esempio in sede di OIL.