Articolo 42 Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione Le parti concordano di collaborare per sviluppare le capacita' dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura e della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale. La cooperazione comprende: a) politica agricola e aumento della produttivita' volte a garantire la sicurezza alimentare; b) conformemente al titolo IV, possibilita' di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie rivolte essenzialmente al settore rurale; c) benessere degli animali; d) sviluppo rurale; e) scambio di esperienze e reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie; f) elaborazione di politiche in materia di salute e qualita' delle piante, degli animali e del bestiame; g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali; h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia; i) protezione delle varieta' vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola; j) sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento, e k) formazione nei settori agricolo e veterinario.