(Accordo-art. 45)
 
                             Articolo 45 
 
                               Cultura 
 
  1. Le parti concordano  di  promuovere  la  cooperazione  in  campo
culturale per migliorare la comprensione reciproca  e  la  conoscenza
delle rispettive culture. A tal fine, esse  sostengono  e  promuovono
azioni  pertinenti  della  societa'  civile.   Esse   rispettano   la
diversita' culturale. 
  2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere
gli scambi culturali e  realizzare  iniziative  culturali  comuni  di
vario genere, compresa la cooperazione in  materia  di  conservazione
del patrimonio. 
  3. Le parti  convengono  di  consultarsi  e  di  collaborare  nelle
pertinenti sedi internazionali, quali l'Unesco, al fine di perseguire
obiettivi comuni come la promozione della diversita' culturale  e  la
tutela del patrimonio culturale. Per quanto  riguarda  la  diversita'
culturale, esse  convengono  altresi'  di  promuovere  l'applicazione
della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione  e  la  promozione
della diversita' delle espressioni culturali.