Articolo 29 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Libreville o a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.