(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente Convenzione sara' ratificata e  gli  strumenti  di
ratifica  saranno  scambiati  a  Libreville  o  a  Roma  non   appena
possibile. 
    2. La presente Convenzione entrera' in  vigore  alla  data  dello
scambio  degli  strumenti  di  ratifica  e  le  sue  disposizioni  si
applicheranno: 
      a) con riferimento alle  imposte  prelevate  mediante  ritenuta
alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio  dell'anno
solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; 
      b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il 1°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.