(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
                              Denuncia 
 
    La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo
di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire  dal
quinto  anno  dalla  sua  entrata  in  vigore.  In  questo  caso,  la
Convenzione cessera' di avere effetto: 
      a) con riferimento alle  imposte  prelevate  alla  fonte,  alle
somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo
a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
      b) con  riferimento  alle  altre  imposte  sul  reddito,  sulle
imposte relative ai periodi imponibili che  iniziano  il  1°  gennaio
dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la
denuncia. 
 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
 
    Fatta a Libreville, il 28  giugno  1999,  in  duplice  esemplare,
nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente
fede. 
 
                                      Sottosegretario di stato        
                                  al Ministero degli affari esteri    
                              p. Il Governo della Repubblica italiana 
                                                Serri                 
 
 Ministro dell'economia, delle finanze 
 del bilancio e della  privatizzazione 
p. Il Governo della Repubblica gabonese 
                Doumba