Articolo 30 Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Libreville, il 28 giugno 1999, in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Sottosegretario di stato al Ministero degli affari esteri p. Il Governo della Repubblica italiana Serri Ministro dell'economia, delle finanze del bilancio e della privatizzazione p. Il Governo della Repubblica gabonese Doumba