(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
Collaborazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici  e
                               privati 
 
    1.   L'Universita'   puo'   concludere    accordi    con    altre
amministrazioni pubbliche ed organismi  pubblici  e  privati  per  lo
svolgimento  in  collaborazione  delle  attivita'  istituzionali   di
interesse comune, fermo restando quanto  specificamente  disposto  in
ordine alle attivita' di ricerca. 
    2. Gli  accordi  conclusi  in  conformita'  ai  criteri  generali
richiamati dall'art. 9 del presente statuto, e secondo  le  modalita'
definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la  finanza
e la contabilita', sono deliberati dal consiglio di amministrazione o
dalle strutture  didattiche  e  scientifiche  secondo  le  rispettive
competenze.