(Allegato-art. 60)
                              Art. 60. 
 
                      Fondazioni universitarie 
 
    1. Presso l'Universita' degli studi di Salerno e'  istituita,  ai
sensi dell'art. 59, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 e del  codice
civile, la Fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori,
oltre  all'ente  di  riferimento,  altri  enti  pubblici  e  soggetti
privati. 
    2.  La  Fondazione  e'  un'istituzione  di  diritto  privato  che
provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo  e  con
una struttura organizzativa propria,  allo  svolgimento  di  attivity
strumentali  e  di  supporto  alla  didattica  e   alla   ricerca   e
all'acquisizione  di  beni  e  di  servizi  in  nome  e   per   conto
dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal  regolamento  istitutivo  di
cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  254/2001.  Tali
attivita' sono affidate alla Fondazione  attraverso  una  convenzione
che regola i rapporti tra Universita' e Fondazione. 
    3.  In  base  alla  convenzione  la   Fondazione   puo   ricevere
dall'Universita'  un  contributo  complessivo   determinato   secondo
parametri oggettivi e di congruita' in  funzione  dei  servizi  resi,
mentre resta esclusa ogni forma  di  contribuzione  obbligatoria  non
finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri
soci fondatori.