Art. 46. Modifiche di statuto 1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, lo statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti. 2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, da un Dipartimento, da una facolta' o scuola, dal consiglio degli studenti, dal consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. 3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al rettore entro il 31 dicembre vengono esaminate al piu' tardi entro il primo semestre dell'anno successivo. 4. Le modifiche dello statuto sono approvate, con la maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.