(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
                        Modifiche di statuto 
 
    1. Fatto salvo quanto diversamente previsto  da  disposizioni  di
legge,  lo  statuto  puo'  essere  modificato  secondo  le  procedure
indicate nei commi seguenti. 
    2. Le proposte di modifica dello statuto  possono  provenire  dal
rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione,  da
un Dipartimento, da  una  facolta'  o  scuola,  dal  consiglio  degli
studenti, dal consiglio del  personale  tecnico-amministrativo  o  da
almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. 
    3. Le proposte di modifica dello  statuto  pervenute  al  rettore
entro il 31 dicembre vengono esaminate al piu' tardi entro  il  primo
semestre dell'anno successivo. 
    4. Le modifiche dello statuto sono approvate, con la  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  senato  accademico,  previo   parere
favorevole del consiglio di amministrazione  espresso  a  maggioranza
assoluta dei componenti.