(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
                Regolamenti. Approvazione e modifiche 
 
    1. I regolamenti  si  distinguono  in  regolamenti  di  Ateneo  e
regolamenti interni delle singole strutture. 
    2. I regolamenti delle strutture  e  le  modifiche  degli  stessi
vengono proposti dagli organi collegiali delle  singole  strutture  e
approvati  dal   senato   accademico,   sentito   il   consiglio   di
amministrazione; ove un regolamento o una sua  modifica  comporti  un
incremento di spese per l'Universita', esso dovra'  essere  approvato
anche dal consiglio di amministrazione. 
    3. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono
approvati  dal  senato  accademico,  previo  parere  favorevole   del
consiglio di amministrazione. 
    4. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati  dal  senato
accademico o dal consiglio di  amministrazione,  secondo  la  propria
competenza, sentito l'altro organo. 
    5. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.