Art. 47. Regolamenti. Approvazione e modifiche 1. I regolamenti si distinguono in regolamenti di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture. 2. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione; ove un regolamento o una sua modifica comporti un incremento di spese per l'Universita', esso dovra' essere approvato anche dal consiglio di amministrazione. 3. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo. 5. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.