Art. 49. Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' 1. L'Universita' adotta, secondo le procedure indicate dalla legge, il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina, con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo, i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio unico di Ateneo. 2. Il regolamento disciplina altresi' le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa, nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture. 3. Il regolamento e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione.