(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
             Regolamento generale per l'amministrazione, 
                    la finanza e la contabilita' 
 
    1. L'Universita' adotta,  secondo  le  procedure  indicate  dalla
legge, il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita',   che   disciplina,    con    riferimento    all'intera
organizzazione dell'Ateneo, i criteri della  gestione,  le  procedure
amministrative e finanziarie e le relative responsabilita',  in  modo
da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa
e il rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del  bilancio  unico  di
Ateneo. 
    2. Il regolamento  disciplina  altresi'  le  forme  di  controllo
interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa, nonche' di
efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita'
e delle singole strutture. 
    3. Il  regolamento  e'  approvato,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, dal consiglio di amministrazione.