(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                          Principi generali 
 
    1. In considerazione  degli  specifici  contenuti  professionali,
delle particolari responsabilita' che caratterizzano  la  figura  dei
dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nel
rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo  e
controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di  gestione
spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale
in materia ed in considerazione  della  particolare  natura  e  della
rilevanza delle funzioni e delle responsabilita'  dei  segretari,  al
fine di assicurare una migliore funzionalita' ed  operativita'  delle
amministrazioni,   sono   stabilite   specifiche    fattispecie    di
responsabilita' disciplinare per il personale di cui all'art.  1  del
presente CCNL, nonche' il  relativo  sistema  sanzionatorio,  con  la
garanzia di adeguate tutele al dirigente e al segretario nel rispetto
di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Per i  dirigenti  e  i  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e
professionali costituisce principio generale la  distinzione  tra  le
procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi
alla responsabilita' disciplinare,  anche  per  quanto  riguarda  gli
esiti delle stesse.  La  responsabilita'  disciplinare  attiene  alla
violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi  e  le
modalita'  di  cui  al  presente  CCNL   e   resta   distinta   dalla
responsabilita'  dirigenziale  di  cui  alle   vigenti   disposizioni
legislative, che invece riguarda il raggiungimento dei  risultati  in
relazione  ad  obiettivi  assegnati,  la  qualita'   del   contributo
assicurato alla performance generale della struttura,  le  competenze
professionali  e  manageriali  dimostrate,  nonche'  i  comportamenti
organizzativi  richiesti  per  il  piu'  efficace  svolgimento  delle
funzioni assegnate.  La  responsabilita'  dirigenziale  e'  accertata
secondo le procedure e mediante gli  organismi  previsti  nell'ambito
del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto  della
normativa vigente. 
    3. Per i segretari costituisce principio generale la  distinzione
tra i criteri di valutazione dell'attivita' svolta, dei  risultati  e
degli obiettivi conseguiti e  quelli  relativi  alla  responsabilita'
disciplinare. La procedura relativa alla responsabilita' disciplinare
e' altresi'  distinta  da  quella  per  la  revoca  dell'incarico  di
segretario,  ai  sensi  dell'art.  100  del  decreto  legislativo  n.
267/2000 e dell'art. 103 del presente CCNL. 
    4. Per il personale di cui all'art. 1 del presente  CCNL  restano
ferme le altre fattispecie di responsabilita'  di  cui  all'art.  55,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che  hanno  distinta  e
specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare. 
    5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i
criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di  quanto  previsto
dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.