Art. 33.
Principi generali
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali,
delle particolari responsabilita' che caratterizzano la figura dei
dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nel
rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e
controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione
spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale
in materia ed in considerazione della particolare natura e della
rilevanza delle funzioni e delle responsabilita' dei segretari, al
fine di assicurare una migliore funzionalita' ed operativita' delle
amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di
responsabilita' disciplinare per il personale di cui all'art. 1 del
presente CCNL, nonche' il relativo sistema sanzionatorio, con la
garanzia di adeguate tutele al dirigente e al segretario nel rispetto
di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001.
2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali costituisce principio generale la distinzione tra le
procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi
alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda gli
esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla
violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le
modalita' di cui al presente CCNL e resta distinta dalla
responsabilita' dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni
legislative, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in
relazione ad obiettivi assegnati, la qualita' del contributo
assicurato alla performance generale della struttura, le competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonche' i comportamenti
organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle
funzioni assegnate. La responsabilita' dirigenziale e' accertata
secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito
del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della
normativa vigente.
3. Per i segretari costituisce principio generale la distinzione
tra i criteri di valutazione dell'attivita' svolta, dei risultati e
degli obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilita'
disciplinare. La procedura relativa alla responsabilita' disciplinare
e' altresi' distinta da quella per la revoca dell'incarico di
segretario, ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n.
267/2000 e dell'art. 103 del presente CCNL.
4. Per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL restano
ferme le altre fattispecie di responsabilita' di cui all'art. 55,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno distinta e
specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare.
5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i
criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.