Art. 35.
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni, da parte del personale di cui all'art. 1 del
presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell'art. 34, secondo la
gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno
luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo
di euro 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
secondo le previsioni dell'art. 36;
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo n. 165/2001,
le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis,
comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma
3.
3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare,
trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
4. Il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando quanto
previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001, la contestazione
dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei
termini previsti dalla legge, nonche' contenere l'esposizione chiara
e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere
edotto il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL degli
elementi addebitati e consentire l'esercizio del diritto di difesa.
6. Non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla
loro applicazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL dalle eventuali
responsabilita' di altro genere nelle quali lo stesso sia incorso,
compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata nelle
forme previste dal sistema di valutazione.
8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-quater
del decreto legislativo n. 165/2001.