(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1. Le violazioni, da parte del personale di cui  all'art.  1  del
presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell'art. 34,  secondo  la
gravita' dell'infrazione,  previo  procedimento  disciplinare,  danno
luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
      a) sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad  un  massimo
di euro 500; 
      b) sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione,
secondo le previsioni dell'art. 36; 
      c) licenziamento con preavviso; 
      d) licenziamento senza preavviso. 
    2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo  n.  165/2001,
le seguenti sanzioni disciplinari: 
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7; 
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3. 
    3. Per le  forme  e  i  termini  del  procedimento  disciplinare,
trovano applicazione  le  previsioni  dell'art.  55-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
    4.  Il  procedimento  disciplinare  viene   svolto   dall'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    5. Nell'ambito del procedimento disciplinare  previsto  dall'art.
55-bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,   la   contestazione
dell'addebito deve essere specifica e tempestiva,  nel  rispetto  dei
termini previsti dalla legge, nonche' contenere l'esposizione  chiara
e puntuale dei fatti in concreto verificatisi,  al  fine  di  rendere
edotto il personale  di  cui  all'art.  1  del  presente  CCNL  degli
elementi addebitati e consentire l'esercizio del diritto di difesa. 
    6.  Non  puo'  tenersi  conto,  ai  fini  di  altro  procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari,  decorsi  due  anni  dalla
loro applicazione. 
    7. I provvedimenti di cui al presente articolo non  sollevano  il
personale di  cui  all'art.  1  del  presente  CCNL  dalle  eventuali
responsabilita' di altro genere nelle quali lo  stesso  sia  incorso,
compresa la responsabilita' dirigenziale, che verra' accertata  nelle
forme previste dal sistema di valutazione. 
    8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto  dall'art.  55-quater
del decreto legislativo n. 165/2001.