Art. 36.
Codice disciplinare
1. Le amministrazioni ed il Ministero dell'interno, per i
segretari, sono tenuti al rispetto dei principi di gradualita' e
proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della
mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali
riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni:
l'intenzionalita' del comportamento;
il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche
conto della prevedibilita' dell'evento;
la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi
e delle disposizioni violate;
le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale o con
quello di segretario ricoperto, nonche' con la gravita' della lesione
del prestigio dell'amministrazione o delle altre amministrazioni che
si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;
l'entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi
gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal
dirigente, dal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e
professionale o al concorso di piu' persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6
e 7, nonche' al comma 8, gia' sanzionate nel biennio di riferimento,
comporta una sanzione di maggiore gravita' e diversa tipologia tra
quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo,
tecnico e professionale responsabile di piu' mancanze compiute con
unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
4. La sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un
massimo di euro 500 si applica, graduando l'entita' della stessa in
relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa
vigente, nonche' delle direttive, dei provvedimenti e delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di
incarichi extraistituzionali nonche' di presenza in servizio
correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento
dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate
nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n.
165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi
di correttezza nei confronti degli organi di vertice
dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari
collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7,
comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti
o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente
all'amministrazione, al Ministero dell'interno o alle altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in
disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e
dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto
conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in
materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro,
nonche' di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia
derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti
nonche', per tutto il personale destinatario del presente codice,
rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del
divieto di fumo;
f) violazione del segreto d'ufficio, cosi' come disciplinato
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
n. 241/1990, nonche' delle norme in materia di tutela della
riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno
all'Amministrazione.
L'importo delle multe sara' introitato nel bilancio
dell'amministrazione e, per i segretari, nel bilancio del Ministero
dell'interno ed e' destinato ad attivita' sociali a favore dei
segretari.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall'art. 55-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per
il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei
casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi,
ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma
3-quinquies - e dall'art. 55-septies, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4
oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si
caratterizzano per una particolare gravita';
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o di quelle che si
avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o degli organi
di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con
vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'amministrazione
o delle amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in
disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e
dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o
di terzi, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero,
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarita' in servizio, di atti di
indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare
gravita', da parte del personale nei cui confronti sono esercitati
poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate
nell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata
dall'Amministrazione;
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni,
a prendere servizio nella sede di titolarita', di reggenza o di
supplenza; l'entita' della sanzione e' commisurata alla durata
dell'assenza ed alla entita' del danno causato all'amministrazione;
g) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
h) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001,
assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli
obblighi di cui all'art. 34 del presente CCNL, agli eventuali danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di
somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;
l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato
grave danno all'amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto
previsto dal comma 7;
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignita' della
persona;
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non
sussista gravita' o reiterazione;
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e'
necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi
all'utenza.
q) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo a provvedere
entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si
applica:
A) con preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.
b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del decreto legislativo n.
165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6,
7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si
caratterizzino per una particolare gravita';
c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater comma 3-quinquies del
decreto legislativo n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui
all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie
a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia
rivestano carattere di particolare gravita';
B. senza preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.
a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi
quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la
disciplina dell'art. 38, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39,
comma 1;
c) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per gravi delitti commessi in servizio;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n.
97/2001;
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente
nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione
lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravita'
tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del
rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 34, nonche', quanto al
tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del decreto
legislativo n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente
articolo, nonche' ai codici di comportamento, deve essere data
pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Amministrazione o del Ministero dell'interno. Tale pubblicita'
equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede
di lavoro.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione
del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a
quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web
dell'amministrazione, fatte salve le sanzioni gia' previste dalle
norme di legge.