(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                         Codice disciplinare 
 
    1.  Le  amministrazioni  ed  il  Ministero  dell'interno,  per  i
segretari, sono tenuti al rispetto  dei  principi  di  gradualita'  e
proporzionalita' delle sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della
mancanza. A tale  fine  sono  fissati  i  seguenti  criteri  generali
riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni: 
      l'intenzionalita' del comportamento; 
      il grado di negligenza e  imperizia  dimostrata,  tenuto  anche
conto della prevedibilita' dell'evento; 
      la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi
e delle disposizioni violate; 
      le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale  o  con
quello di segretario ricoperto, nonche' con la gravita' della lesione
del prestigio dell'amministrazione o delle altre amministrazioni  che
si avvalgono dei segretari  collocati  in  disponibilita',  ai  sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997; 
      l'entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi  compresi
gli utenti; 
      l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
anche  connesse  al   comportamento   tenuto   complessivamente   dal
dirigente, dal segretario, dal dirigente  amministrativo,  tecnico  e
professionale o al concorso di piu' persone nella violazione. 
    2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5,  6
e 7, nonche' al comma 8, gia' sanzionate nel biennio di  riferimento,
comporta una sanzione di maggiore gravita' e  diversa  tipologia  tra
quelle individuate nell'ambito del presente articolo. 
    3. Al dirigente, al segretario  e  al  dirigente  amministrativo,
tecnico e professionale responsabile di piu'  mancanze  compiute  con
unica azione od omissione o con piu' azioni  od  omissioni  tra  loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la
sanzione  prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le   suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 
    4. La  sanzione  pecuniaria  da  un  minimo  di euro  200  ad  un
massimo di euro 500 si applica, graduando l'entita' della  stessa  in
relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: 
      a) inosservanza  della  normativa  contrattuale  e  legislativa
vigente,  nonche'  delle  direttive,  dei   provvedimenti   e   delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per  malattia,  di
incarichi  extraistituzionali  nonche'  di   presenza   in   servizio
correlata  alle   esigenze   della   struttura   e   all'espletamento
dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie  considerate
nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a)  del  decreto  legislativo  n.
165/2001; 
      b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi
di   correttezza   nei   confronti   degli    organi    di    vertice
dell'amministrazione o di  quelle  che  si  avvalgono  dei  segretari
collocati in disponibilita', ai sensi  rispettivamente  dell'art.  7,
comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli  utenti
o terzi; 
      c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
      d)  violazione  dell'obbligo  di   comunicare   tempestivamente
all'amministrazione,  al  Ministero   dell'interno   o   alle   altre
amministrazioni  che  si  avvalgono  dei   segretari   collocati   in
disponibilita', ai sensi  rispettivamente  dell'art.  7,  comma  1  e
dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997, di essere stato  rinviato  a  giudizio  o  di  avere  avuto
conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale; 
      e) inosservanza degli obblighi  previsti  per  i  dirigenti  in
materia di prevenzione degli infortuni o  di  sicurezza  del  lavoro,
nonche' di prevenzione del divieto di  fumo,  anche  se  non  ne  sia
derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per  gli  utenti
nonche', per tutto il personale  destinatario  del  presente  codice,
rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza  e  del
divieto di fumo; 
      f) violazione del segreto d'ufficio,  cosi'  come  disciplinato
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
n.  241/1990,  nonche'  delle  norme  in  materia  di  tutela   della
riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno
all'Amministrazione. 
    L'importo   delle   multe   sara'   introitato    nel    bilancio
dell'amministrazione e, per i segretari, nel bilancio  del  Ministero
dell'interno ed e'  destinato  ad  attivita'  sociali  a  favore  dei
segretari. 
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, con  la  mancata  attribuzione  della
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante  per
il doppio del periodo di durata della  sospensione,  si  applica  nei
casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi,
ivi indicati, ex art. 55-quater, comma  1,  lettera  f-ter)  e  comma
3-quinquies  -  e  dall'art.  55-septies,  comma   6,   del   decreto
legislativo n. 165/2001. 
    7. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,   comma   1,   del decreto
legislativo n. 165/2001. 
    8. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino  ad  un
massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nel biennio delle mancanze  previste  nel  comma  4
oppure  quando  le  mancanze   previste   nel   medesimo   comma   si
caratterizzano per una particolare gravita'; 
      b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o  diffamazioni  verso  il
pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o di quelle che si
avvalgono  dei  segretari  collocati  in  disponibilita',  ai   sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o  degli  organi
di vertice o dei colleghi (dirigenti  e  non)  e,  comunque,  atti  o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero  alterchi,  con
vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
      c) manifestazioni offensive nei confronti  dell'amministrazione
o delle amministrazioni che si avvalgono dei segretari  collocati  in
disponibilita', ai sensi  rispettivamente  dell'art.  7,  comma  1  e
dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o
di terzi, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero,
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
      d)  tolleranza  di  irregolarita'  in  servizio,  di  atti   di
indisciplina,  di  contegno  scorretto  o  di  abusi  di  particolare
gravita', da parte del personale nei cui  confronti  sono  esercitati
poteri di direzione, ove non  ricorrano  le  fattispecie  considerate
nell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) ingiustificato ritardo a trasferirsi  nella  sede  assegnata
dall'Amministrazione; 
      f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni,
a prendere servizio nella sede  di  titolarita',  di  reggenza  o  di
supplenza;  l'entita'  della  sanzione  e'  commisurata  alla  durata
dell'assenza ed alla entita' del danno causato all'amministrazione; 
      g)  svolgimento  di  attivita'  che   ritardino   il   recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 
      h) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater, comma 1, lett. b) del  decreto  legislativo  n.  165/2001,
assenza ingiustificata dal  servizio  o  arbitrario  abbandono  dello
stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'  determinata  in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,  al
disservizio  determinatosi,  alla  gravita'  della  violazione  degli
obblighi di cui all'art. 34 del presente CCNL, agli  eventuali  danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; 
      i) occultamento o mancata segnalazione di fatti  e  circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione  di
somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati; 
      l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale  sia  derivato
grave  danno  all'amministrazione  o  a  terzi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 7; 
      m) atti, comportamenti o molestie lesivi della  dignita'  della
persona; 
      n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove  non
sussista gravita' o reiterazione; 
      o)  fino  a  due  assenze  ingiustificate   dal   servizio   in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; 
      p) ingiustificate assenze collettive  nei  periodi  in  cui  e'
necessario  assicurare   continuita'   nell'erogazione   di   servizi
all'utenza. 
      q) grave e  ripetuta  inosservanza  dell'obbligo  a  provvedere
entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009. 
    9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta  causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento  si
applica: 
      A) con preavviso, per: 
        a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.
b), c), da f-bis) sino  a  f-quinquies  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo; 
        b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5,  6,
7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi  precedenti  si
caratterizzino per una particolare gravita'; 
        c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater comma 3-quinquies  del
decreto legislativo n. 165/2001; 
        d) la violazione  degli  obblighi  di  comportamento  di  cui
all'art. 16, comma 2,  secondo  e  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013; 
        e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o  molestie
a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la  molestia
rivestano carattere di particolare gravita'; 
      B. senza preavviso, per: 
        a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.
a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001; 
        b) gravi fatti illeciti di  rilevanza  penale,  ivi  compresi
quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare,  secondo  la
disciplina dell'art. 38, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  39,
comma 1; 
        c) condanna, anche non passata in giudicato: 
          per i delitti indicati dagli articoli  7,  comma  1,  e  8,
comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012; 
          quando  alla  condanna  consegua  comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
          per gravi delitti commessi in servizio; 
          per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n.
97/2001; 
        d) gli atti e  comportamenti  non  ricompresi  specificamente
nelle  lettere   precedenti,   seppur   estranei   alla   prestazione
lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravita'
tale da non consentire  la  prosecuzione,  neppure  provvisoria,  del
rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. 
    10. Le mancanze non espressamente previste nei commi  da  4  a  9
sono comunque sanzionate  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1,
facendosi   riferimento,   quanto   all'individuazione   dei    fatti
sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 34,  nonche',  quanto  al
tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili  dai  commi
precedenti. 
    11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo  periodo  del  decreto
legislativo n. 165/2001, al codice disciplinare di  cui  al  presente
articolo, nonche'  ai  codici  di  comportamento,  deve  essere  data
pubblicita'   mediante   pubblicazione   sul    sito    istituzionale
dell'Amministrazione o del Ministero dell'interno.  Tale  pubblicita'
equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso  della  sede
di lavoro. 
    12. In sede di prima applicazione del presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle  forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di  stipulazione
del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno  successivo  a
quello della sua  affissione  o  dalla  pubblicazione  nel  sito  web
dell'amministrazione, fatte salve le  sanzioni  gia'  previste  dalle
norme di legge.