Art. 36. Codice disciplinare 1. Le amministrazioni ed il Ministero dell'interno, per i segretari, sono tenuti al rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni: l'intenzionalita' del comportamento; il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilita' dell'evento; la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale o con quello di segretario ricoperto, nonche' con la gravita' della lesione del prestigio dell'amministrazione o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997; l'entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e professionale o al concorso di piu' persone nella violazione. 2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonche' al comma 8, gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo. 3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 4. La sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 500 si applica, graduando l'entita' della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonche' delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonche' di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001; b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi; c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione, al Ministero dell'interno o alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale; e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonche' di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti nonche', per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo; f) violazione del segreto d'ufficio, cosi' come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, nonche' delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all'Amministrazione. L'importo delle multe sara' introitato nel bilancio dell'amministrazione e, per i segretari, nel bilancio del Ministero dell'interno ed e' destinato ad attivita' sociali a favore dei segretari. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies - e dall'art. 55-septies, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravita'; b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti; c) manifestazioni offensive nei confronti dell'amministrazione o delle amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; d) tolleranza di irregolarita' in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravita', da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001; e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall'Amministrazione; f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella sede di titolarita', di reggenza o di supplenza; l'entita' della sanzione e' commisurata alla durata dell'assenza ed alla entita' del danno causato all'amministrazione; g) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; h) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli obblighi di cui all'art. 34 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati; l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7; m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignita' della persona; n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravita' o reiterazione; o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza. q) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo a provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009. 9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: A) con preavviso, per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo; b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravita'; c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001; d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita'; B. senza preavviso, per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001; b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 38, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 1; c) condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per gravi delitti commessi in servizio; per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001; d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravita' tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. 10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 34, nonche', quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonche' ai codici di comportamento, deve essere data pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione o del Ministero dell'interno. Tale pubblicita' equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro. 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione, fatte salve le sanzioni gia' previste dalle norme di legge.