(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
 
    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art.  55-quater,  comma  3-bis,  del  decreto   legislativo   n.
165/2001,  l'amministrazione,  o,  per  i  segretari,  il   Ministero
dell'interno,  qualora   ritenga   necessario   espletare   ulteriori
accertamenti su fatti addebitati  al  dirigente,  al  segretario,  al
dirigente amministrativo, tecnico o  professionale,  in  concomitanza
con la contestazione  e  previa  puntuale  informazione  ai  medesimi
soggetti, puo'  disporre  la  sospensione  dal  lavoro  dello  stesso
personale, per un periodo non  superiore  a  trenta  giorni,  con  la
corresponsione del trattamento economico  complessivo  in  godimento.
Tale periodo potra' essere prorogato a sessanta giorni  nei  casi  di
particolare gravita' e complessita'. Della  intervenuta  sospensione,
disposta dal Ministero  dell'interno  per  i  segretari,  viene  data
tempestiva  comunicazione  all'amministrazione  o  a  quelle  che  si
avvalgono  dei  segretari  collocati  in  disponibilita',  ai   sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 
    2. Qualora  il  procedimento  disciplinare  si  concluda  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione,  il  periodo  della  sospensione  cautelare  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 
    3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso  quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.