Art. 37.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, l'amministrazione, o, per i segretari, il Ministero
dell'interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori
accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al
dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza
con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi
soggetti, puo' disporre la sospensione dal lavoro dello stesso
personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.
Tale periodo potra' essere prorogato a sessanta giorni nei casi di
particolare gravita' e complessita'. Della intervenuta sospensione,
disposta dal Ministero dell'interno per i segretari, viene data
tempestiva comunicazione all'amministrazione o a quelle che si
avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi
rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti
dell'anzianita' di servizio.