Art. 37. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, l'amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell'interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, puo' disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potra' essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravita' e complessita'. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell'interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all'amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.