Art. 38.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL colpito da
misura restrittiva della liberta' personale o da provvedimenti
giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, e'
obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico
conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata
dello stato di restrizione della liberta', salvo che
l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno, non
proceda direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 9 e dell'art.
55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL puo' essere
sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con
privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto
a procedimento penale, che non comporti la restrizione della liberta'
personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto
dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, salvo che
l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non
proceda direttamente ai sensi dell'art. 39, comma 2 e dell'art.
55-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del personale di cui
all'art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli
articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n.
235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, qualora
l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non
disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo
n. 165/2001, nonche' dell'art. 39.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E'
fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, punto B, qualora
l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non
disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo
n. 165/2001 nonche' dell'art. 39 del presente CCNL.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque,
quanto previsto dall'art. 55 ter del decreto legislativo n. 165/2001,
comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero
dell'interno intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui
all'art. 36, comma 9, punto B, la sospensione del personale di cui
all'art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo
conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il personale di cui
all'art. 1 del presente CCNL e' riammesso in servizio, salvo i casi
nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione
dell'art. 36, comma 9, punto B, l'amministrazione o, per i segretari,
il Ministero dell'interno ritenga che la permanenza in servizio del
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio
alla credibilita' dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono
dei segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente
dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465/1997, a causa del discredito che
da tale permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei
cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed operativita'
dell'amministrazione stessa o del Ministero dell'interno. In tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove
il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55-ter del
decreto legislativo n. 165/2001, tale sospensione puo' essere
prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ripresa del
procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano
determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilita' dell'art. 36.
7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50% dello
stipendio tabellare, nonche' la retribuzione individuale di
anzianita' e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha commesso» o «il fatto non costituisce reato»,
quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a
titolo di assegno alimentare verra' conguagliato con quanto dovuto al
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in
servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in
godimento all'atto della sospensione, con esclusione, per i
segretari, dei compensi collegati alla titolarita' della sede ed alla
attivita' di servizio effettivamente prestata. Ove il procedimento
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 39, il
conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso
viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in
servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in
godimento all'atto della sospensione e con esclusione, per i
segretari, dei compensi collegati alla titolarita' della sede ed alla
attivita' di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato nonche', per
i segretari, le indennita' o i compensi connessi ad incarichi o a
funzioni speciali o di carattere straordinario.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001.