(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
 
    1. Il personale di cui all'art. 1 del presente  CCNL  colpito  da
misura  restrittiva  della  liberta'  personale  o  da  provvedimenti
giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione  lavorativa,  e'
obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico
conferito, con privazione della retribuzione,  per  tutta  la  durata
dello   stato   di   restrizione   della    liberta',    salvo    che
l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno,  non
proceda direttamente ai sensi  dell'art.  36,  comma  9  e  dell'art.
55-ter del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL  puo'  essere
sospeso dal servizio e, ove previsto,  dall'incarico  conferito,  con
privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto
a procedimento penale, che non comporti la restrizione della liberta'
personale o questa sia  comunque  cessata,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 55-ter del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  salvo  che
l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero  dell'interno  non
proceda direttamente ai sensi  dell'art.  39,  comma  2  e  dell'art.
55-ter del decreto legislativo n. 165/2001. 
    3. Resta fermo l'obbligo di  sospensione  del  personale  di  cui
all'art. 1 del presente CCNL in  presenza  dei  casi  previsti  dagli
articoli 7, comma 1,  e  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9,  qualora
l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero  dell'interno  non
disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del  decreto  legislativo
n. 165/2001, nonche' dell'art. 39. 
    4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina  ivi  stabilita.  Per  i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche  non  definitiva,
ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena,  trova
applicazione l'art. 4, comma 1, della citata  legge  n.  97/2001.  E'
fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9,  punto  B,  qualora
l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero  dell'interno  non
disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del  decreto  legislativo
n. 165/2001 nonche' dell'art. 39 del presente CCNL. 
    5. Nei casi indicati ai commi precedenti  si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'art. 55 ter del decreto legislativo n. 165/2001,
comma 1, ultimo periodo. 
    6.  Ove  l'Amministrazione  o,  per  i  segretari,  il  Ministero
dell'interno intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui
all'art. 36, comma 9, punto B, la sospensione del  personale  di  cui
all'art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente  articolo
conserva   efficacia   fino   alla   conclusione   del   procedimento
disciplinare.  Negli  altri  casi,  la   sospensione   dal   servizio
eventualmente  disposta  a  causa  di  procedimento  penale  conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo  non  superiore  a  cinque
anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il personale  di  cui
all'art. 1 del presente CCNL e' riammesso in servizio, salvo  i  casi
nei  quali,  in  presenza  di  reati  che  comportano  l'applicazione
dell'art. 36, comma 9, punto B, l'amministrazione o, per i segretari,
il Ministero dell'interno ritenga che la permanenza in  servizio  del
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio
alla credibilita' dell'amministrazione o di quelle che  si  avvalgono
dei segretari collocati in disponibilita', ai  sensi  rispettivamente
dell'art. 7, comma 1  e  dell'art.  19,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 465/1997, a causa del  discredito  che
da tale  permanenza  potrebbe  derivare  alle  stesse  da  parte  dei
cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita'  ed  operativita'
dell'amministrazione stessa o  del  Ministero  dell'interno.  In  tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.  Ove
il procedimento disciplinare sia stato  eventualmente  sospeso,  fino
all'esito del procedimento penale,  ai  sensi  dell'art.  55-ter  del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  tale  sospensione  puo'   essere
prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ripresa del
procedimento disciplinare per cessazione di  motivi  che  ne  avevano
determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilita' dell'art. 36. 
    7. Al personale  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  presente
articolo sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50%  dello
stipendio  tabellare,  nonche'   la   retribuzione   individuale   di
anzianita' e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 
    8. Nel caso di sentenza penale definitiva  di  assoluzione  o  di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha commesso» o «il fatto non  costituisce  reato»,
quanto corrisposto, durante il periodo di  sospensione  cautelare,  a
titolo di assegno alimentare verra' conguagliato con quanto dovuto al
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL  se  fosse  rimasto  in
servizio, tenendo conto anche  della  retribuzione  di  posizione  in
godimento  all'atto  della  sospensione,  con   esclusione,   per   i
segretari, dei compensi collegati alla titolarita' della sede ed alla
attivita' di servizio effettivamente prestata.  Ove  il  procedimento
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 39, il
conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una  sanzione  diversa  dal  licenziamento,  quanto  corrisposto   al
personale di cui all'art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso
viene conguagliato  rispetto  a  quanto  dovuto  se  fosse  stato  in
servizio, tenendo conto anche  della  retribuzione  di  posizione  in
godimento  all'atto  della  sospensione  e  con  esclusione,  per   i
segretari, dei compensi collegati alla titolarita' della sede ed alla
attivita' di servizio effettivamente prestata;  dal  conguaglio  sono
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e  quelli  eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato nonche',  per
i segretari, le indennita' o i compensi connessi  ad  incarichi  o  a
funzioni speciali o di carattere straordinario. 
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001.