(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
 
    1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in  tutto
o  in  parte,  ad  oggetto  fatti  in  relazione  ai  quali   procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le  disposizioni  degli
articoli 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Nel caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora  per  i
fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza  penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che  il  «fatto  addebitato
non sussiste o non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non
lo ha commesso», l'autorita' disciplinare  procedente,  nel  rispetto
delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 165/2001, riprende  il  procedimento  disciplinare  ed  adotta  le
determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art.  653,
comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi,  ove  nel
procedimento disciplinare sospeso, al personale di cui all'art. 1 del
presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state  contestate  altre  violazioni,
oppure i fatti  contestati,  pur  non  costituendo  illeciti  penali,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni,  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'
stabilite dell'art. 55-ter,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    3. Se il procedimento disciplinare non sospeso  si  sia  concluso
con  l'irrogazione  della  sanzione  del  licenziamento,   ai   sensi
dell'art. 36 comma 9, punto B  e,  successivamente,  il  procedimento
penale  sia  definito  con  una  sentenza  penale   irrevocabile   di
assoluzione, che riconosce che il «fatto addebitato  non  sussiste  o
non  costituisce  illecito  penale»  o  che  «l'imputato  non  lo  ha
commesso», ove il medesimo procedimento sia riaperto  e  si  concluda
con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  i  dirigenti  ed   i   dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali  hanno  diritto,  dalla  data
della sentenza di assoluzione, alla riammissione in  servizio  presso
l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in  altra  sede,
nonche', ove previsto,  all'affidamento  di  un  incarico  di  valore
equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento; dalla data
della  sentenza  di  assoluzione,  i  segretari  hanno  diritto  alla
riammissione  in  servizio,  eventualmente  anche   in   soprannumero
rispetto alle previsioni  concernenti  la  quantita'  complessiva  di
segretari iscritti all'Albo, nella Sezione Regionale di  appartenenza
o  in  altra  di  suo  gradimento,  con  collocazione  nella   fascia
professionale e nella posizione economica  di  appartenenza  all'atto
del licenziamento e con decorrenza dell'anzianita'  posseduta  sempre
all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel
caso che l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a  seguito  di
processo di revisione. 
    4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i
dirigenti amministrativi tecnici  e  professionali  hanno  diritto  a
tutti gli assegni che sarebbero  stati  corrisposti  nel  periodo  di
licenziamento,  tenendo  conto  anche   dell'eventuale   periodo   di
sospensione antecedente, nonche', ove prevista, della retribuzione di
posizione  in   godimento   all'atto   del   licenziamento,   ed   e'
reinquadrato,  nella  medesima  qualifica  in  cui  e'  confluita  la
qualifica  posseduta  al  momento  del  licenziamento   qualora   sia
intervenuta una nuova classificazione del  personale.  Sono  escluse,
ove previste, le indennita' comunque legate alla presenza in servizio
ovvero  i  compensi  per  il  lavoro  straordinario.   In   caso   di
premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 
    5. Dalla data di riammissione di cui  al  comma  3,  i  segretari
hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati  alla  titolarita'
della sede ed alla attivita'  di  servizio  effettivamente  prestata,
tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente
nonche' della retribuzione di posizione  in  godimento  all'atto  del
licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi
legittimi. 
    6. A seguito della riammissione in servizio ed alla  reiscrizione
nell'Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari  sono
erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla  titolarita'
della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente  prestata,  e
la retribuzione di posizione in godimento  prima  del  licenziamento,
per tutto il periodo di messa in disponibilita', di cui all'art. 101,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. 
    7. Ove, a seguito della riammissione  in  servizio,  i  segretari
conseguano  la  nomina  presso  un  ente  di  fascia   immediatamente
inferiore a quella d'iscrizione,  allo  stesso  competono  tutti  gli
assegni, esclusi quelli collegati alla titolarita' della sede ed alla
attivita' di servizio effettivamente prestata, e la  retribuzione  di
posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico  del
Ministero dell'interno gli oneri  relativi  alla  differenza  tra  la
retribuzione di posizione in  godimento  prima  del  licenziamento  e
quella prevista per la fascia  di  appartenenza  dell'ente  di  nuova
assegnazione. 
    8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma  1,  siano  state  contestate  al  personale  di  cui
all'art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui
le violazioni siano rilevanti sotto profili  diversi  da  quelli  che
hanno portato al licenziamento, il  procedimento  disciplinare  viene
riaperto secondo le procedure previste dall'art. 55-ter  del  decreto
legislativo n. 165/2001.