Art. 39.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto
o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli
articoli 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora per i
fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto addebitato
non sussiste o non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non
lo ha commesso», l'autorita' disciplinare procedente, nel rispetto
delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo
n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le
determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653,
comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al personale di cui all'art. 1 del
presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita'
stabilite dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n.
165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso
con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi
dell'art. 36 comma 9, punto B e, successivamente, il procedimento
penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di
assoluzione, che riconosce che il «fatto addebitato non sussiste o
non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non lo ha
commesso», ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda
con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, i dirigenti ed i dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data
della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso
l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra sede,
nonche', ove previsto, all'affidamento di un incarico di valore
equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento; dalla data
della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla
riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero
rispetto alle previsioni concernenti la quantita' complessiva di
segretari iscritti all'Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza
o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia
professionale e nella posizione economica di appartenenza all'atto
del licenziamento e con decorrenza dell'anzianita' posseduta sempre
all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel
caso che l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a seguito di
processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i
dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a
tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di
licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di
sospensione antecedente, nonche', ove prevista, della retribuzione di
posizione in godimento all'atto del licenziamento, ed e'
reinquadrato, nella medesima qualifica in cui e' confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse,
ove previste, le indennita' comunque legate alla presenza in servizio
ovvero i compensi per il lavoro straordinario. In caso di
premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari
hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarita'
della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente prestata,
tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente
nonche' della retribuzione di posizione in godimento all'atto del
licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi
legittimi.
6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione
nell'Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono
erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarita'
della sede ed alla attivita' di servizio effettivamente prestata, e
la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento,
per tutto il periodo di messa in disponibilita', di cui all'art. 101,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari
conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente
inferiore a quella d'iscrizione, allo stesso competono tutti gli
assegni, esclusi quelli collegati alla titolarita' della sede ed alla
attivita' di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di
posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del
Ministero dell'interno gli oneri relativi alla differenza tra la
retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e
quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente di nuova
assegnazione.
8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma 1, siano state contestate al personale di cui
all'art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui
le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che
hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene
riaperto secondo le procedure previste dall'art. 55-ter del decreto
legislativo n. 165/2001.