Art. 40.
La determinazione concordata della sanzione
1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione
o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente
competente in materia, secondo il proprio ordinamento ed il personale
di cui all'art. 1 del presente CCNL, in via conciliativa, possono
procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare
da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto
collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza
preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da
quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per
l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad
impugnazione.
3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o, per i segretari,
quello del Ministero dell'interno specificamente competente in
materia, o il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL puo'
proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa
di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla
audizione del dirigente, del dirigente, del segretario o del
dirigente amministrativo, tecnico o professionale per il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono
sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta dell'Ufficio
per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dell'Ufficio del
Ministero dell'interno specificatamente competente in materia e tutti
gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le
modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n.
165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la
proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi
al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il
decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione
comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti
disciplinari o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno
specificamente competente in materia, convoca nei tre giorni
successivi il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo
raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale, sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente, o dalla
competente autorita' per i procedimenti disciplinari del Ministero
dell'interno e dal segretario, e la sanzione concordata dalle parti,
che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere irrogata
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari,
dalla competente autorita' per i procedimenti disciplinari del
Ministero dell'interno.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito
verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.