(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
             La determinazione concordata della sanzione 
 
    1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione
o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno  specificamente
competente in materia, secondo il proprio ordinamento ed il personale
di cui all'art. 1 del presente CCNL,  in  via  conciliativa,  possono
procedere alla determinazione concordata della sanzione  disciplinare
da applicare fuori dei casi per i quali  la  legge  ed  il  contratto
collettivo prevedono la  sanzione  del  licenziamento,  con  o  senza
preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria. 
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione. 
    3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o, per i segretari,
quello  del  Ministero  dell'interno  specificamente  competente   in
materia, o il personale di cui all'art.  1  del  presente  CCNL  puo'
proporre all'altra parte l'attivazione della  procedura  conciliativa
di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla
audizione  del  dirigente,  del  dirigente,  del  segretario  o   del
dirigente   amministrativo,   tecnico   o   professionale   per    il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
decreto legislativo n.  165/2001.  Dalla  data  della  proposta  sono
sospesi i termini del  procedimento  disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta  dell'Ufficio
per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dell'Ufficio  del
Ministero dell'interno specificatamente competente in materia e tutti
gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le
modalita' dell'art. 55-bis,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.  Nel  caso  di  mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento  riprende  il
decorso dei termini del procedimento disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La  mancata  accettazione
comporta la decadenza delle  parti  dalla  possibilita'  di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari o, per i segretari, quello  del  Ministero  dell'interno
specificamente  competente  in  materia,  convoca  nei   tre   giorni
successivi il personale di cui all'art.  1  del  presente  CCNL,  con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato. 
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale,  sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente, o dalla
competente autorita' per i procedimenti  disciplinari  del  Ministero
dell'interno e dal segretario, e la sanzione concordata dalle  parti,
che  non  e'  soggetta  ad   impugnazione,   puo'   essere   irrogata
dall'Ufficio per i procedimenti  disciplinari  o,  per  i  segretari,
dalla  competente  autorita'  per  i  procedimenti  disciplinari  del
Ministero dell'interno. 
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
    9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia'  avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.