Art. 40. La determinazione concordata della sanzione 1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, secondo il proprio ordinamento ed il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria. 2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. 3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, o il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL puo' proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente, del dirigente, del segretario o del dirigente amministrativo, tecnico o professionale per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dell'Ufficio del Ministero dell'interno specificatamente competente in materia e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, convoca nei tre giorni successivi il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale, sottoscritto dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente, o dalla competente autorita' per i procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno e dal segretario, e la sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dalla competente autorita' per i procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno. 8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.