Art. 41.
Norme finali in tema di responsabilita' disciplinare
1. L'amministrazione o i dirigenti e i dirigenti amministrativi,
tecnici e professionali possono proporre all'altra parte, in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista
dall'art. 63, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n.
165/2001, il pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali di un'indennita'
supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e
delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del
preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due
mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro
mensilita'.
2. L'indennita' supplementare di cui al comma 1 e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' dei dirigenti o dei dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali sia compresa fra i 46 e i 56
anni, nelle seguenti misure:
7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
6 mensilita' in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno
compiuto;
5 mensilita' in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno
compiuto;
4 mensilita' in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno
compiuto;
3 mensilita' in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno
compiuto;
2 mensilita' in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno
compiuto.
3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e' ricompresa anche la
retribuzione di posizione gia' in godimento dei dirigenti dei
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali al momento del
licenziamento.
4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali che accettino l'indennita' supplementare in luogo della
reintegrazione non possono successivamente adire l'autorita'
giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento
dell'indennita' supplementare, l'amministrazione non puo' assumere
altro dirigente o dirigente professionale, tecnico ed amministrativo
nel posto precedentemente coperto da quello cessato, per un periodo
corrispondente al numero di mensilita' riconosciute, ai sensi dei
commi 1 e 2.
5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali che abbiano accettato l'indennita' supplementare in
luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui e'
correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con
decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita' o
l'annullabilita' del licenziamento, possono avvalersi della
disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione,
i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
hanno diritto ad un numero di mensilita' pari al solo periodo non
lavorato.
6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.