(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
        Norme finali in tema di responsabilita' disciplinare 
 
    1. L'amministrazione o i dirigenti e i dirigenti  amministrativi,
tecnici  e  professionali  possono  proporre  all'altra   parte,   in
sostituzione della  reintegrazione  nel  posto  di  lavoro,  prevista
dall'art. 63, comma 2,  terzo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, il  pagamento  a  favore  dei  dirigenti  e  dei  dirigenti
amministrativi,   tecnici   e    professionali    di    un'indennita'
supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti  e
delle circostanze emerse, tra un minimo  pari  al  corrispettivo  del
preavviso  maturato,  maggiorato  dell'importo  equivalente   a   due
mensilita', ed un  massimo  pari  al  corrispettivo  di  ventiquattro
mensilita'. 
    2.  L'indennita'   supplementare   di   cui   al   comma   1   e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' dei dirigenti o  dei  dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali sia compresa fra i 46 e i  56
anni, nelle seguenti misure: 
      7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; 
      6 mensilita' in  corrispondenza  del  50esimo  e  52esimo  anno
compiuto; 
      5 mensilita' in  corrispondenza  del  49esimo  e  53esimo  anno
compiuto; 
      4 mensilita' in  corrispondenza  del  48esimo  e  54esimo  anno
compiuto; 
      3 mensilita' in  corrispondenza  del  47esimo  e  55esimo  anno
compiuto; 
      2 mensilita' in  corrispondenza  del  46esimo  e  56esimo  anno
compiuto. 
    3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e' ricompresa anche  la
retribuzione  di  posizione  gia'  in  godimento  dei  dirigenti  dei
dirigenti amministrativi, tecnici  e  professionali  al  momento  del
licenziamento. 
    4.  I  dirigenti  ed  i  dirigenti  amministrativi,   tecnici   e
professionali che accettino l'indennita' supplementare in luogo della
reintegrazione  non   possono   successivamente   adire   l'autorita'
giudiziaria per ottenere la  reintegrazione.  In  caso  di  pagamento
dell'indennita' supplementare, l'amministrazione  non  puo'  assumere
altro dirigente o dirigente professionale, tecnico ed  amministrativo
nel posto precedentemente coperto da quello cessato, per  un  periodo
corrispondente al numero di mensilita'  riconosciute,  ai  sensi  dei
commi 1 e 2. 
    5.  I  dirigenti  e  i  dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali che abbiano  accettato  l'indennita'  supplementare  in
luogo della reintegrazione, per  un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'
correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con
decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita'  o
l'annullabilita'   del   licenziamento,   possono   avvalersi   della
disciplina di cui all'art. 30 del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra  amministrazione,
i dirigenti e i dirigenti  amministrativi,  tecnici  e  professionali
hanno diritto ad un numero di mensilita' pari  al  solo  periodo  non
lavorato. 
    6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.