Art. 41. Norme finali in tema di responsabilita' disciplinare 1. L'amministrazione o i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, il pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di un'indennita' supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'. 2. L'indennita' supplementare di cui al comma 1 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' dei dirigenti o dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: 7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; 6 mensilita' in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; 5 mensilita' in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; 4 mensilita' in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; 3 mensilita' in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; 2 mensilita' in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 3. Nelle mensilita' di cui ai commi 1 e 2 e' ricompresa anche la retribuzione di posizione gia' in godimento dei dirigenti dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali al momento del licenziamento. 4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che accettino l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione non possono successivamente adire l'autorita' giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennita' supplementare, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente o dirigente professionale, tecnico ed amministrativo nel posto precedentemente coperto da quello cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2. 5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano accettato l'indennita' supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullita' o l'annullabilita' del licenziamento, possono avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto ad un numero di mensilita' pari al solo periodo non lavorato. 6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.