(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                         (articolo 5) 
 
                Disposizioni per i piani di raccolta 
                 e di gestione dei rifiuti nei porti 
 
    I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti  nei  porti  devono
riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente  fanno
scalo in un porto e sono elaborati in  conformita'  delle  dimensioni
del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo. 
    I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti  nei  porti  devono
includere i seguenti elementi: 
      a)  una  valutazione  dell'esigenza  di  impianti  portuali  di
raccolta in funzione delle necessita'  delle  navi  che  abitualmente
fanno scalo nel porto; 
      b) una descrizione del tipo e della  capacita'  degli  impianti
portuali di raccolta; 
      c) una descrizione delle procedure di accettazione  e  raccolta
dei rifiuti delle navi; 
      d) una descrizione del sistema di recupero dei costi; 
      e) una descrizione della procedura per  la  segnalazione  delle
presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta; 
      f)  una  descrizione  della  procedura  per  le   consultazioni
permanenti con gli utenti dei  porti,  le  imprese  di  gestione  dei
rifiuti, gli operatori dei terminal e  le  altre  parti  interessate;
nonche' 
      g) una panoramica  del  tipo  e  dei  quantitativi  di  rifiuti
conferiti dalle navi e gestiti negli impianti. 
    I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei  porti  possono
includere: 
      a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e
le formalita' per il conferimento dei rifiuti agli impianti  portuali
di raccolta; 
      b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto; 
      c)  una  descrizione  degli  impianti   e   dei   processi   di
pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto; 
      d) una descrizione delle modalita'  di  registrazione  dell'uso
effettivo degli impianti portuali di raccolta; 
      e)  una  descrizione  delle  modalita'  di  registrazione   dei
quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi; 
      f) una descrizione delle modalita' di gestione  nel  porto  dei
diversi flussi di rifiuti. 
    Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e
smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a  un  programma  di
gestione ambientale in grado di  ridurre  progressivamente  l'impatto
ambientale di queste attivita'. Tale conformita'  si  presume  se  le
procedure  sono  conformi  al  regolamento  (CE)  n.  1221/2009   del
Parlamento europeo e del Consiglio (1) . 

(1) Regolamento (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione  volontaria  delle
    organizzazioni a un sistema comunitario di  ecogestione  e  audit
    (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
    della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE  (GU  L  342  del  22
    dicembre 2009, pag. 1).