Allegato 1 (articolo 5) Disposizioni per i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformita' delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi: a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessita' delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto; b) una descrizione del tipo e della capacita' degli impianti portuali di raccolta; c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi; d) una descrizione del sistema di recupero dei costi; e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta; f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonche' g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere: a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalita' per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta; b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto; c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto; d) una descrizione delle modalita' di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta; e) una descrizione delle modalita' di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi; f) una descrizione delle modalita' di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti. Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attivita'. Tale conformita' si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . (1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 1).