Art. 54. Definizioni 1. Ai fini del presente Statuto: a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari e associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo; b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all'art. 1, comma 12, della legge del 04 novembre 2005, n. 230; c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; d) per docenti di ruolo si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato; e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e b), della legge n. 240/2010; g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca; h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Universita' degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici; i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo; j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari; k) per organi di Governo si intendono il Rettore, il Consiglio di amministrazione ed il Senato Accademico; l) (abrogato). m) per dipartimento partecipante si intende il dipartimento il cui corpo docente svolge, almeno nella misura minima prevista dal Regolamento elettorale di Ateneo, parte della propria attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta'.