(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
             Organi dell'Universita' e cariche elettive 
 
    1.  I  docenti  potranno  svolgere  le  attivita'  relative  agli
incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47,  comma
4, lettera a) e b), solo se in regime di tempo pieno, in possesso  di
una produzione scientifica ammissibile  alla  valutazione,  ai  sensi
della  normativa  vigente,  cosi'  come   meglio   disciplinato   nel
Regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime  di  tempo
definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il  regime  di
tempo pieno. 
    2. Le cariche elettive e  le  nomine  negli  organi  dell'Ateneo,
quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto,
hanno durata triennale e possono  essere  rinnovate  consecutivamente
una sola volta. Ai fini del rinnovo della carica, sono  conteggiabili
i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla  meta'
del triennio del mandato. I mandati delle rappresentanze studentesche
sono di durata biennale. 
    2-bis. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli
articoli 30, 38, 45  e  47  comma  4,  lett.a)  se  non  diversamente
previsto, le funzioni sono svolte  dal  decano  del  Consiglio  della
struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato. 
    3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  di  cui  agli
articoli 10, 12, 14, 30 e 38,  45  e  47  comma  4,  lettera  a),  e'
riservato ai docenti che assicurano un numero di  anni  di  servizio,
prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. 
    4. L'elettorato passivo  per  la  rappresentanza  elettiva  degli
studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel
nucleo di valutazione, nel Consiglio di facolta',  nel  Consiglio  di
corso di studio, classe e interclasse e nella Commissione paritetica,
e' riservato agli iscritti per la prima volta e non  oltre  il  primo
anno fuori corso, ai  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale,  laurea
magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato  di  ricerca  e  alle
scuole di specializzazione. 
    5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo  sono
disposte con decreto rettorale. Qualora alla  scadenza  naturale  del
mandato non si proceda  al  rinnovo  della  carica  o  della  nomina,
l'organo  prosegue  in  regime  di  prorogatio  per  un  periodo  non
superiore ai quarantacinque giorni successivi alla scadenza medesima.