Art. 55. Organi dell'Universita' e cariche elettive 1. I docenti potranno svolgere le attivita' relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettera a) e b), solo se in regime di tempo pieno, in possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione, ai sensi della normativa vigente, cosi' come meglio disciplinato nel Regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno. 2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla meta' del triennio del mandato. I mandati delle rappresentanze studentesche sono di durata biennale. 2-bis. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli articoli 30, 38, 45 e 47 comma 4, lett.a) se non diversamente previsto, le funzioni sono svolte dal decano del Consiglio della struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e 47 comma 4, lettera a), e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. 4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel Consiglio di facolta', nel Consiglio di corso di studio, classe e interclasse e nella Commissione paritetica, e' riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione. 5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale. Qualora alla scadenza naturale del mandato non si proceda al rinnovo della carica o della nomina, l'organo prosegue in regime di prorogatio per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni successivi alla scadenza medesima.