(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
                    Incompatibilita' e decadenze 
 
    1.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione non possono: 
      a) ricoprire il ruolo di Presidente di facolta' e  coordinatore
di corso di studio, classe o interclasse; 
      b) essere componenti di altri organi dell'Universita'; 
      c) rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata
del mandato, ne' ricoprire in altre universita' italiane la carica di
Rettore o far parte del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Senato
accademico, del nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei
conti; 
      d)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
MIUR e nell'ANVUR; 
      e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di
categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Universita' intrattiene
rapporti di natura commerciale. 
    2.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo  a  tre
sedute consecutive decadono d'ufficio. 
    3. La carica di Direttore di dipartimento e' incompatibile con la
carica di Rettore, ad eccezione di quanto disciplinato dall'art.  10,
comma 8, in caso di cessazione anticipata del Rettore. La  carica  di
Direttore e' altresi' incompatibile con quella  di  coordinatore  dei
corsi  di  dottorato,   componente   del   nucleo   di   valutazione,
coordinatore e consigliere del Presidio  della  qualita',  Presidente
del Consiglio di facolta', coordinatore  di  corsi  di  studio  o  di
classe e coordinatore del Consiglio di macro area. Per la  carica  di
vice   Direttore   di   dipartimento   si   applicano   le   medesime
incompatibilita'  previste  per  il  Direttore  di  dipartimento   ad
eccezione di quella relativa al coordinatore dei corsi di dottorato e
consigliere del Presidio della qualita'. 
    4.  La  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di  facolta'   e'
incompatibile  con  quella  di  Rettore,  componente  del  Nucleo  di
Valutazione e consigliere del Presidio della qualita', di direttore e
vicedirettore di dipartimento, coordinatore di corsi  di  studio,  di
classe o interclasse e coordinatore del Consiglio di macro area.