Art. 57. Rappresentanze 1. Negli organi che prevedono piu' componenti, la mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo stesso, se comunque e' presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente Statuto, l'arrotondamento sara' effettuato per eccesso all'unita' superiore.