(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
           Funzionamento organi collegiali e deliberazioni 
 
    1. Le deliberazioni degli organi collegiali  sono  valide  se  e'
presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati
per incarichi istituzionali o per  ragioni  d'ufficio  e  coloro  che
abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai  fini
del raggiungimento  del  quorum  strutturale.  Le  deliberazioni  del
Consiglio di amministrazione e del Senato  Accademico  devono  essere
comunque adottate con la partecipazione della  maggioranza  dei  loro
componenti. 
    2. Nelle votazioni per la cui validita'  e'  stata  richiesta  la
verifica del numero legale, sono computati i  componenti  che,  prima
dell'inizio o  nel  corso  della  votazione,  abbiano  dichiarato  di
astenersi. Per ragioni di opportunita' ed urgenza, che devono  essere
esplicitate nell'atto  di  convocazione,  il  Presidente  dell'organo
collegiale puo' proporre delibere per via telematica. Tale  modalita'
di assunzione di delibere non e' consentita  nelle  materie  relative
alle   nomine,   alle   elezioni,   all'approvazione   di   documenti
programmatici e in tutti quei casi in cui e' necessaria  la  presenza
fisica in seduta. Nell'atto di convocazione di una seduta  telematica
deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il  quale  va
esercitato il diritto di voto. Il voto o  l'astensione  si  esprimono
attraverso  una  mail  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nell'atto di convocazione e a tutti i convocati. Il  mancato
invio della mail di risposta viene formalmente rilevato come  assenza
ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza  del  termine
indicato  per  l'esercizio  del  diritto  di  voto,   comunicare   ai
componenti il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve
essere   approvato   dall'organo   nella   riunione    immediatamente
successiva. 
    3. Le deliberazioni  degli  organi  collegiali  sono  adottate  a
maggioranza semplice, salvo i casi  per  i  quali  e'  stabilita  una
maggioranza speciale. In caso di parita' di voto prevale il voto  del
Presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo  non
si computano gli astenuti.